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Sentenza

Sentenza del 15/10/2019 n. 25970 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell'imposta sul consumo versata nel 2011 per oli lubrificanti non denaturati impiegati in attività produttive che, secondo la normativa, potevano beneficiare dell'esenzione. Sosteneva di aver correttamente avviato la procedura amministrativa prevista per gli oli denaturati e contestava il diniego del rimborso, deducendo violazione delle norme sull'esenzione e sul rimborso, omessa pronuncia e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per ottenere l'esenzione o il rimborso relativo agli oli lubrificanti non denaturati, era necessario presentare una specifica denuncia e ottenere l'autorizzazione secondo la procedura prevista per tali prodotti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'impiego. La procedura avviata dalla società riguardava invece soltanto gli oli denaturati e non poteva estendersi agli oli non denaturati. Il diniego dell'Agenzia è stato quindi ritenuto legittimo. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per compensi professionali, oltre accessori e spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, comma 2

    L'imposta sul consumo degli oli lubrificanti non è dovuta per quelli "impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive".

    La norma individua gli impieghi produttivi che possono beneficiare dell'esenzione dall'imposta, ma il beneficio deve essere esercitato nel rispetto delle procedure amministrative previste.

  • D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 7, commi 1, 2 e 8

    Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF.

    Chi intende utilizzare oli lubrificanti in esenzione deve presentare una denuncia preventiva, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'impiego, indicando modalità d'uso, quantitativi e prodotti ottenuti. La stessa procedura si applica per il rimborso dell'imposta già versata.

  • D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 8, comma 1

    Per gli oli lubrificanti denaturati l'esenzione opera direttamente in presenza dei presupposti normativi, senza che la procedura prevista per gli oli non denaturati possa ritenersi automaticamente applicabile.

  • D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 8, comma 2

    Per motivi tecnici l'amministrazione finanziaria può autorizzare (...) l'impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest'ultimo caso viene seguita la procedura di cui all'art. 7.

    L'impiego agevolato di oli non denaturati richiede una specifica autorizzazione e il rispetto integrale della procedura dell'art. 7; l'autorizzazione relativa agli oli denaturati non è sufficiente.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla tempestività e alla legittimità della richiesta di rimborso, ma la Corte ha ritenuto comunque decisiva la mancanza della preventiva autorizzazione specifica per gli oli non denaturati.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale o un rimborso dipendono da una procedura amministrativa, il rispetto sostanziale dei requisiti di impiego non sostituisce gli adempimenti formali e preventivi richiesti dalla legge.
  • Le autorizzazioni amministrative riferite a prodotti, modalità d'impiego o regimi fiscali diversi non si estendono automaticamente ad altri prodotti o fattispecie, anche se l'utilizzo è tecnicamente o economicamente analogo.
  • Per ottenere il rimborso di un'imposta già versata, occorre dimostrare non solo che l'impiego rientra tra quelli agevolati, ma anche che è stata tempestivamente presentata la specifica denuncia o istanza prevista per quel particolare prodotto.
  • Quando la normativa richiede una denuncia preventiva entro un termine determinato, un'istanza presentata successivamente può impedire il riconoscimento retroattivo dell'esenzione o del rimborso per i periodi anteriori.
  • In situazioni analoghe è opportuno distinguere con precisione tra esenzione operante direttamente per legge e beneficio subordinato a un'autorizzazione preventiva dell'amministrazione.

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