Sentenza n. 620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - sezione staccata di Pescara (sezione prima) n. 517/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive, limitatamente al locale interrato composto da ripostigli, cantina e locale autoclave
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, nella parte in cui aveva ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione relativa a un manufatto interrato di circa 60 mq e alto circa 2 metri, suddiviso in locali accessori e collegato all’abitazione mediante corridoio e scala interna. Con il primo motivo sostenevano che il manufatto fosse una pertinenza dell’immobile principale, stabilmente asservita a quest’ultimo e destinata a funzioni accessorie di ripostiglio, cantina e alloggiamento dell’autoclave. Con il secondo motivo deducevano che il volume fosse completamente interrato, privo di abitabilità, strumentale e complementare rispetto all’edificio principale, nonché inidoneo a creare carico urbanistico o a modificare consistenza e sagoma dell’edificio.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la qualificazione del manufatto come volume interrato riconducibile alla nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001, per la quale è richiesto il permesso di costruire. La norma accomuna, ai fini edilizi, i manufatti fuori terra e quelli interrati; pertanto, la completa interratura dell’opera e l’assenza di impatto sul territorio soprastante non escludono la rilevanza edilizia dell’intervento, fondata anche sul carico urbanistico creato. È stata inoltre esclusa la rilevanza della natura pertinenziale, poiché l’eccezione prevista dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001 è subordinata al rispetto della soglia del 20% del volume dell’immobile principale. Gli appellanti non avevano fornito alcuna indicazione idonea a dimostrare il rispetto di tale parametro. Le spese del grado sono state compensate, in ragione della natura non impattante dell’abuso sul territorio.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001
manufatti edilizi «fuori terra o interrati»
La disposizione ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire sia i manufatti fuori terra sia quelli interrati; la completa interratura non esclude la rilevanza edilizia dell’opera, anche in considerazione del carico urbanistico creato.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001
soglia del 20% del volume dell’immobile principale
L’eccezione all’obbligo di permesso di costruire per i manufatti pertinenziali è subordinata al rispetto del parametro quantitativo del 20% del volume dell’immobile principale.
Massime di principio
- Un manufatto completamente interrato può integrare una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, poiché l’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001 accomuna i manufatti fuori terra e quelli interrati ai fini della rilevanza edilizia.
- La circostanza che un’opera sia priva di abitabilità, collegata funzionalmente all’edificio principale e non alteri la sagoma o l’impatto visivo dell’immobile non esclude, di per sé, la necessità del permesso di costruire quando il manufatto determini un volume e un carico urbanistico rilevanti.
- La qualificazione di un manufatto interrato come pertinenza edilizia non è sufficiente a escludere l’obbligo di permesso di costruire: deve essere dimostrato anche il rispetto della soglia quantitativa del 20% del volume dell’immobile principale prevista dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001.
- Incombe su chi invoca l’esenzione dal permesso di costruire per la natura pertinenziale del manufatto l’onere di allegare e dimostrare il rispetto del parametro volumetrico previsto dalla legge.
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