Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2046

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2046 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura per il nuovo alimento proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (Hordeum vulgare) e di riso (Oryza sativa)

Normativa europea32024R2046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per modificare la denominazione da riportare in etichetta per le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso. La Commissione ha accolto solo in parte la richiesta del titolare, eliminando il riferimento alle "trebbie" ma mantenendo l’aggettivo "parzialmente" per non indurre in errore i consumatori sul grado di idrolisi. Vengono confermate anche le condizioni d’uso nelle diverse categorie di alimenti e la tutela dei dati scientifici fino al 10 gennaio 2029 a favore di Evergrain LLC.

Modifica i requisiti specifici di etichettatura per il nuovo alimento autorizzato "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da orzo e riso" nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione prodotti contenenti il nuovo alimento autorizzato "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da orzo e riso". Rileva in particolare per l’etichettatura dei prodotti alimentari che lo contengono, per le condizioni d’uso nelle categorie di alimenti elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e per il regime di tutela dei dati a favore di Evergrain LLC. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Restano ferme le regole generali di informazione sugli alimenti del regolamento (UE) n. 1169/2011 e le condizioni generali del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2046: etichettatura del nuovo alimento a base di proteine di orzo e riso

Il regolamento interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per adeguare i requisiti di etichettatura relativi alle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso. La modifica è adottata nell’ambito del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e tiene conto del principio secondo cui le informazioni al consumatore non devono essere fuorvianti.

Contesto normativo e procedimento

Il regolamento richiama la disciplina generale dei nuovi alimenti: solo i prodotti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati nell’UE. L’elenco è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e il nuovo alimento in questione era già stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2851. In data 6 febbraio 2024 Evergrain LLC ha chiesto di modificare i requisiti specifici di etichettatura, proponendo in particolare di cambiare la denominazione in "proteine idrolizzate ottenute da orzo e riso".

La Commissione ha ritenuto che la domanda non incidesse sulla salute umana e che non fosse necessaria una nuova valutazione dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. La modifica è stata ritenuta conforme alle condizioni dell’articolo 12 del medesimo regolamento.

Denominazione da indicare in etichetta

La Commissione ha accolto solo parzialmente la richiesta del notificante. Ha ritenuto che il termine "trebbie" potesse essere eliminato dalla denominazione, ma ha respinto la soppressione di "parzialmente". Secondo l’istituzione, tale termine è necessario perché il grado di idrolisi del nuovo alimento è dell’1-7% e la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche del prodotto, in contrasto con l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/2283 e con l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

La denominazione obbligatoria da riportare in etichetta è quindi: "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da orzo e riso". La Commissione precisa che eventuali ulteriori informazioni sul grado di idrolisi possono essere fornite volontariamente ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Condizioni di impiego del nuovo alimento

L’allegato sostituisce la voce relativa al nuovo alimento nella tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Restano fissate le categorie di alimenti e i livelli massimi di impiego, tra cui:

  • cereali fritti o estrusi, prodotti a base di semi o radici: 5 g/100 g;
  • prodotti della confetteria, compreso il cioccolato: 5 g/100 g;
  • cereali da colazione: 5 g/100 g;
  • piatti a base di pasta e riso o altri cereali: 8 g/100 g;
  • zuppe e minestre liofilizzate: 50 g/100 g;
  • zuppe e minestre pronte per il consumo: 5 g/100 g;
  • salse: 10 g/100 g;
  • preparati per salse liofilizzate: 50 g/100 g;
  • prodotti sostitutivi della carne: 15 g/100 g;
  • barrette ai cereali: 30 g/100 g;
  • miscele di burro e margarina/olio: 10 g/100 g;
  • gelati a base di prodotti sostitutivi del latte: 10 g/100 g;
  • prodotti sostitutivi del latte: 5 g/100 ml;
  • paste/emulsioni di frutta a guscio/semi: 15 g/100 g;
  • bevande energetiche: 8 g/100 ml;
  • bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico: 5 g/100 ml;
  • bevande di tipo Cola: 5 g/100 g;
  • basi in polvere per bevande: 90 g/100 g;
  • bevande a base di succhi di frutta e/o di ortaggi: 5 g/100 ml;
  • prodotti sostitutivi di panna, formaggio e yogurt non a base di soia: 10 g/100 g;
  • hummus: 10 g/100 g;
  • birra analcolica: 5 g/100 ml;
  • sostituti di un pasto per il controllo del peso: 30 g/100 g.

Tutela dei dati e soggetto autorizzato

La voce modificata conferma che l’iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Durante il periodo di tutela dei dati, solo Evergrain LLC può immettere il nuovo alimento sul mercato dell’Unione, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o consenso del titolare.

La data finale della tutela dei dati è fissata al 10 gennaio 2029. L’allegato indica inoltre che il nuovo alimento è stato autorizzato il 10 gennaio 2024.

Entrata in vigore e portata del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per aggiornare la voce relativa al nuovo alimento autorizzato "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (Hordeum vulgare) e di riso (Oryza sativa)".

Nuova denominazione di etichettatura

La denominazione da usare sull’etichetta dei prodotti che contengono il nuovo alimento è fissata in "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da orzo e riso". La Commissione ha ritenuto che il termine "trebbie" possa essere omesso, ma che "parzialmente" debba restare per evitare che l’informazione sia fuorviante ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/2283 e dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Condizioni d’uso nelle categorie di alimenti

L’allegato conferma le categorie di alimenti in cui il nuovo alimento può essere utilizzato e i relativi livelli massimi, tra cui: cereali fritti o estrusi e prodotti a base di semi o radici (5 g/100 g), prodotti della confetteria compreso il cioccolato (5 g/100 g), cereali da colazione (5 g/100 g), piatti a base di pasta e riso o altri cereali (8 g/100 g), zuppe e minestre liofilizzate (50 g/100 g) e pronte al consumo (5 g/100 g), salse (10 g/100 g), preparati per salse liofilizzate (50 g/100 g), prodotti sostitutivi della carne (15 g/100 g), barrette ai cereali (30 g/100 g), miscele di burro e margarina/olio (10 g/100 g), gelati a base di prodotti sostitutivi del latte (10 g/100 g), prodotti sostitutivi del latte (5 g/100 ml), paste/emulsioni di frutta a guscio/semi (15 g/100 g), bevande energetiche (8 g/100 ml), bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico (5 g/100 ml), bevande di tipo Cola (5 g/100 g), basi in polvere per bevande (90 g/100 g), bevande a base di succhi di frutta e/o di ortaggi (5 g/100 ml), prodotti sostitutivi di panna, formaggio e yogurt non a base di soia (10 g/100 g), hummus (10 g/100 g), birra analcolica (5 g/100 ml), sostituti di un pasto per il controllo del peso (30 g/100 g).

Tutela dei dati e titolarità dell’autorizzazione

L’iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale; per il periodo di tutela dei dati, solo Evergrain LLC è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o consenso del titolare. La data finale della tutela dei dati è il 10 gennaio 2029.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentareinformazione ai consumatoritutela dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.