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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11046 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla GI.FA. s.n.c. maggiori ricavi non dichiarati per Euro 301.500,00, corrispondenti a somme versate a favore della C. s.r.l. e contabilizzate come finanziamenti infruttiferi dei soci, ritenendo tali versamenti privi di adeguata giustificazione e non supportati da prova della loro restituzione. Gli avvisi riguardavano anche i redditi di partecipazione imputati ai soci. La Commissione regionale aveva confermato l'annullamento degli avvisi relativi ai soci, ma con motivazione sostanzialmente apparente, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado senza esaminare adeguatamente le contestazioni dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, relativi alla rilevabilità d'ufficio dell'estinzione della società e agli effetti della cancellazione dal registro delle imprese; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché non pertinente alla motivazione della sentenza impugnata; ha accolto il quarto motivo, ritenendo apparente e insufficiente la motivazione della Commissione regionale sulla posizione dei soci. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito degli avvisi notificati ai soci e per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita in via definitiva la fondatezza della pretesa fiscale nei confronti dei soci.

Norme richiamate

  • Art. 2312 c.c.

    La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese comporta la perdita della capacità e della legittimazione processuale della società estinta; il giudice può rilevare tale difetto anche d'ufficio.

  • Art. 2495, comma 2, c.c.

    Per le cancellazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della riforma societaria del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva e determina l'immediata estinzione della società.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni utilizzabili per fondare l'accertamento tributario devono essere basate su elementi gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione deve essere adeguatamente motivata.

  • Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    In materia di società di persone opera il principio di trasparenza fiscale: il reddito societario è imputato ai soci in proporzione alla partecipazione, con conseguente legittimazione dei soci nelle controversie relative al reddito di partecipazione anche dopo l'estinzione della società.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle contestazioni sottoposte al suo esame, senza omettere la decisione sulle questioni rilevanti.

  • Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È deducibile in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina applicabile al giudizio.

  • Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La limitazione al ricorso per cassazione per vizio di motivazione nelle ipotesi di doppia conforme non era applicabile al giudizio in esame, poiché l'appello era stato introdotto prima dell'11 settembre 2012.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se anteriore alla notifica dell'accertamento e all'inizio del giudizio, normalmente determina l'estinzione della società e l'assenza della sua capacità processuale; il giudizio non può proseguire nei confronti dell'ente estinto.
  • L'estinzione della società non impedisce automaticamente all'Amministrazione di agire nei confronti dei soci per i redditi loro imputati secondo il principio di trasparenza fiscale; i soci possono assumere la legittimazione processuale in proprio.
  • Un giudice d'appello non può limitarsi a richiamare la decisione di primo grado quando l'appello contiene contestazioni specifiche: deve spiegare, anche sinteticamente, perché le censure vengono respinte.
  • Quando l'accertamento si fonda su presunzioni, l'Amministrazione deve collegare in modo logico e motivato gli elementi indiziari alla conclusione dell'esistenza di ricavi non dichiarati; il giudice deve esaminare tutti gli elementi decisivi dedotti dalle parti.
  • La cassazione per motivazione apparente non implica automaticamente la vittoria definitiva del contribuente o dell'Amministrazione sul merito: comporta normalmente il rinvio a un diverso giudice per una nuova valutazione.

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