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Sentenza

Sentenza n. 1144/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1447/2024, pubblicata il 25/10/2024.

Giustizia amministrativa202501559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1447/2024, passata in giudicato, limitatamente alle spese legali liquidate in loro favore. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, a seguito di istruttoria disposta dal TAR, l'Ufficio scolastico regionale ha comunicato che il pagamento spettante al docente era stato effettuato l'11 dicembre 2025 e che le spese legali erano state successivamente pagate il 12 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento sopravvenuto delle somme dovute aveva determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero in base al criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva provveduto al pagamento solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 300, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché con restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, intrapreso dai ricorrenti per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto e integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando realizza pienamente la pretesa sostanziale azionata.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese del processo possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la controversia viene definita per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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