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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23561/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per furto aggravato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo di ricorso, per quanto emerge dal testo, investiva la motivazione sulla recidiva: il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato in ordine alla sua applicazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della Corte di appello era conforme all'obbligo argomentativo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, avendo valorizzato il nuovo fatto delittuoso come indice di accentuata pericolosità sociale in relazione ai precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 c.p.

    La condanna di merito riguardava il furto aggravato; il dato normativo è richiamato solo per identificare il titolo di reato oggetto della conferma della condanna.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata unitamente all'aggravante per descrivere il reato contestato.

  • art. 625 c.p.

    Norma sulle circostanze aggravanti del furto, posta a base della contestazione e della condanna confermata.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti la recidiva quando la sentenza di merito abbia motivato in modo coerente con il parametro richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzando il nuovo fatto reato come indice di maggiore pericolosità sociale in rapporto ai precedenti dell'imputato.
  • La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando collega il nuovo episodio criminoso ai precedenti penali dell'imputato e ne ricava un giudizio di accentuata pericolosità sociale, senza necessità di formule sacramentali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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