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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40174/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Barbieri, nella qualità di curatore fallimentare e di commissario liquidatore, era stato accusato di ritardi nel deposito e nella comunicazione dei piani di riparto relativi a due procedure concorsuali. Il Tribunale lo aveva condannato qualificando il fatto come omissione di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen., comma 2), la Corte d'appello aveva invece riqualificato in rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen., comma 1) confermando la sanzione pecuniaria. Il ricorso in Cassazione contestava la carenza di motivazione e la travisamento dei fatti, l'assenza della formale diffida richiesta per il comma 2, la mancata verifica del carattere di indifferibilità degli atti per il comma 1, nonché l'omessa valutazione delle prove che evidenziavano difficoltà oggettive e l'inesistenza del dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto e adottando pronuncia liberatoria. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano confuso e assimilato impropriamente le due fattispecie previste dall'art. 328 cod. pen., che sono distinte: il comma 2 richiede la formale richiesta/diffida scritta e la mancata risposta entro 30 giorni; il comma 1 presuppone l'indifferibilità dell'atto e il compimento senza ritardo. Nel caso concreto mancavano sia la diffida formale sia la prova dell'indifferibilità e del rifiuto doloso: le procedure erano state comunque portate a termine e i ritardi erano in gran parte imputabili a difficoltà pregresse non riconducibili al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen.

    Comma 1 punisce il rifiuto di atti d'ufficio che devono essere compiuti senza ritardo per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene o sanità (richiede indifferibilita dell'atto). Comma 2 punisce l'omissione entro 30 giorni dalla richiesta scritta di chi vi abbia interesse e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo; presuppone una formale diffida.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla tenuità del fatto: invocata dal ricorrente ma esclusa dai giudici di merito; la Cassazione ha rilevato l'omessa motivazione sul punto e ha comunque ritenuto insussistente il fatto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale relativa alla presentazione dei motivi in Cassazione; menzionato in relazione alla deduzione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di cui all'art. 328 comma 2 è necessaria una richiesta scritta con contenuto di formale diffida e la mancata risposta entro 30 giorni; mere sollecitazioni o termini fissati dal giudice nella gestione interna non sostituiscono la diffida.
  • Per il reato di cui all'art. 328 comma 1 è necessario che l'atto sia legalmente indifferibile: il semplice ritardo non è sufficiente, occorre che l'inerzia produca un concreto pregiudizio all'interesse tutelato tale da integrare un rifiuto.
  • La riqualificazione tra le due ipotesi deve essere motivata chiaramente; non è ammissibile assimilare il mero ritardo al rifiuto senza valutare l'indifferibilità e il contesto fattuale.
  • Le difficoltà oggettive e i ritardi derivanti da vicende pregresse della procedura possono escludere il dolo e l'elemento soggettivo necessario per la responsabilità penale degli ausiliari del giudice.
  • Quando gli atti sono stati comunque portati a termine e non risulta una diffida formale né un effetto concreto di pregiudizio, la via appropriata può essere la valutazione disciplinare o la sostituzione dell'incaricato da parte del giudice, non automaticamente la sanzione penale.

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