Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2296/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori chiedevano la revoca dell'ordine di carcerazione perché la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna solo in relazione alla quantificazione dell'aumento per continuazione relativo al capo E (art. 73 d.P.R. 309/1990). Sostenevano che quel reato fosse il più grave e che, pertanto, l'annullamento incidesse sulla individuazione del reato-base e sul calcolo complessivo della pena, rendendo l'esecuzione illegittima e ostacolando l'accesso a misure alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato il proprio giudizio precedente: per i ricorrenti la pena era stata determinata individuando come reato più grave l'art. 416-bis cod. pen., mentre l'annullamento ha riguardato solo l'aumento per continuazione relativo all'art. 73 d.P.R. 309/1990, considerato reato satellite. Applicando il principio delle Sezioni Unite (Gialluisi, n. 3423/2020), la Corte ha ritenuto eseguibile la pena già definitivamente determinata per i capi non toccati dall'annullamento; il giudice dell'esecuzione non può rivedere la determinazione della pena fatta dal giudice della cognizione, né sostituirsi al giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.). Inoltre la nozione di "pena illegale" è ristretta e non ricorre nel caso esaminato. Pertanto l'ordine di carcerazione è stato ritenuto legittimo e i ricorsi sono stati respinti. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese (come da dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Individuato dalla sentenza come il reato piu' grave a base della pena principale; la determinazione della pena per questo capo è divenuta definitiva e quindi eseguibile

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il reato relativo al capo E è stato considerato reato satellite; la Cassazione ha annullato con rinvio solo la quantificazione dell'aumento per continuazione relativo a questo capo, lasciando inalterata la condanna per gli altri capi

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevato dal ricorrente nella censura sulla determinazione della pena, ma la Corte ha ritenuto che le questioni sulla quantificazione siano state definite o lasciate al giudice del rinvio

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in prospettiva di illegittimità dell'esecuzione, ma non ritenuto leso dalla Corte alla luce della decisione sul calcolo della pena

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel principio delle Sezioni Unite che consente l'esecuzione della pena principale relativamente a capi non connessi essenzialmente con quelli annullati, quando responsabilità e pena sono divenute definitive

  • Sez. U., n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi)

    Principio applicato: in caso di annullamento parziale la pena relativa a capi non in connessione essenziale con quelli annullati e per i quali responsabilità e determinazione della pena sono definitive è comunque eseguibile

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Impone al giudice del rinvio di uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Cassazione: il giudice del rinvio non può rivedere l'individuazione del reato più grave già ritenuta corretta dalla Cassazione

  • Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014

    Richiamata per la definizione restrittiva di 'pena illegale': solo vizi di specie o di misura rispetto ai limiti edittali consentono l'intervento del giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza limitatamente a singoli profili (es. quantificazione dell'aumento per continuazione su un capo satellite) e ha reso definitive le affermazioni di responsabilità e la determinazione della pena per altri capi, questi ultimi sono eseguibili; non basta l'annullamento parziale per bloccare l'esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione non può riesaminare o ricalcolare la pena complessiva quando tale calcolo è già stato deciso in sede di cognizione e non è stato annullato: l'intervento è ammesso solo in presenza di una 'pena illegale' nel senso stretto (specie diversa o misura fuori dai limiti edittali).
  • Quando si contesta che l'annullamento incida sull'individuazione del reato 'più grave' alla base del calcolo della pena, occorre provare che la decisione della Cassazione ha lasciato aperta tale individuazione o che l'annullamento tocca direttamente la determinazione della pena principale; se la Cassazione ha deciso diversamente, il giudice dell'esecuzione non può modificare la situazione.
  • Il giudice del rinvio è vincolato dalle statuizioni di diritto della Cassazione (art. 627 c.p.p.): non può riformare questioni di diritto già decise né riesaminare ciò che la Cassazione ha escluso.
  • Per decidere se sospendere o impedire l'esecuzione è necessario valutare se sussiste una incertezza reale e significativa sulla determinazione complessiva della pena; mere prospettive di benefici penitenziari non costituiscono di per sé motivo sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.