Sentenza n. 1473/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di formazione e conferma dell'organico scolastico per l'anno 2025/2026, nella parte relativa all'accorpamento di due classi prime in un'unica classe seconda, nonché gli atti di riesame adottati in esecuzione della misura cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'amministrazione scolastica aveva previsto, per l'anno scolastico 2025/2026, una sola classe seconda derivante dall'accorpamento di due classi prime dell'anno precedente. La classe comprendeva inizialmente 24 studenti, di cui quattro con disabilità grave e uno con DSA, oltre agli insegnanti di sostegno e curricolari; nel corso del giudizio il numero è aumentato fino a 28 studenti e cinque alunni con disabilità. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 17 del d.P.R. n. 81/2009, dell'art. 12 della l. n. 104/1992, dell'art. 38 Cost. e degli artt. 7 e 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sostenendo che la presenza di alunni con disabilità imponesse una composizione numerica contenuta e che il limite previsto per le classi iniziali dovesse essere considerato anche per le classi intermedie quando ciò fosse necessario a tutelare il diritto all'istruzione e all'inclusione. Ha inoltre dedotto la violazione della normativa sull'edilizia scolastica, sulla sicurezza e sulla prevenzione incendi, assumendo che l'aula, di circa 48,69 mq, non fosse idonea a ospitare il numero complessivo di studenti e docenti. Infine, ha denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le esigenze specifiche della studentessa, le indicazioni del GLO e del PEI, le criticità connesse alla numerosità della classe e la disponibilità di aule più capienti. A seguito dell'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame, l'amministrazione ha confermato la precedente dotazione organica; tale conferma è stata impugnata con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato gli atti impugnati. Il Collegio ha interpretato congiuntamente gli artt. 5, comma 2, e 17, comma 1, del d.P.R. n. 81/2009, affermando che, pur riferendosi espressamente alle classi iniziali, il limite ordinario di 20 alunni in presenza di studenti con disabilità deve essere considerato anche nella formazione delle classi intermedie, quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio al diritto all'istruzione e all'inclusione. La norma non impone in modo assoluto il limite numerico, poiché ammette una deroga, ma la deroga richiede un'istruttoria adeguata e una motivazione congruente, rapportata alle concrete esigenze formative degli alunni con disabilità. Nel caso concreto, il numero elevato di studenti e di alunni con disabilità, la presenza degli insegnanti di sostegno, le dimensioni dell'aula e le risultanze del GLO e del PEI evidenziavano criticità non adeguatamente ponderate. La relazione della dirigente scolastica risultava inoltre contraddittoria, poiché escludeva criticità rilevanti ma riconosceva difficoltà di attenzione dovute ai rumori di fondo; tali difficoltà assumevano particolare rilievo per una studentessa con grave disabilità uditiva e impianto cocleare bilaterale. Anche il sopralluogo della dirigente tecnica aveva evidenziato la possibile disponibilità di aule più capienti e la necessità di una diversa sistemazione, senza che risultasse adottata una soluzione idonea. Il difetto di istruttoria e di motivazione è stato ritenuto sufficiente per l'annullamento, senza necessità di accogliere autonomamente tutte le ulteriori censure edilizie e di sicurezza. L'amministrazione conserva il potere-dovere di riesercitare le proprie competenze previa adeguata istruttoria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.P.R. n. 81/2009
Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola (…)
Il limite ordinario di 20 alunni, pur riferito testualmente alle classi iniziali, deve essere coordinato con la disciplina delle classi intermedie e con il diritto all'inclusione; la deroga richiede un'istruttoria idonea e una motivazione adeguata sulle concrete esigenze degli alunni con disabilità.
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 81/2009
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16.
La disciplina dell'accorpamento delle classi intermedie non esonera l'amministrazione dal considerare la presenza di alunni con disabilità e le relative esigenze di inclusione; il dato numerico deve essere applicato in modo coordinato con l'art. 5, comma 2.
art. 12 l. n. 104/1992
È richiamato quale parametro di tutela del diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni con disabilità.
art. 38 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale di tutela delle persone con disabilità e del relativo diritto all'istruzione.
artt. 7 e 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. n. 18/2009
Le disposizioni sono richiamate come fondamento sovranazionale dell'interpretazione inclusiva della disciplina sulla formazione delle classi.
art. 16, comma 6, d.P.R. n. 81/2009
È richiamato nei motivi aggiunti in relazione ai criteri di composizione e ricomposizione delle classi, ma la sentenza fonda l'accoglimento principalmente sul difetto di istruttoria e sulla mancata considerazione delle esigenze degli alunni con disabilità.
Massime di principio
- La disciplina che prevede, di norma, un massimo di 20 alunni nelle classi iniziali con presenza di studenti con disabilità deve essere interpretata in modo coordinato con la disciplina delle classi intermedie e con i principi di inclusione scolastica; pertanto, anche nelle classi successive alla prima, la presenza di alunni con disabilità può impedire l'accorpamento o imporre una composizione numerica contenuta quando la numerosità della classe rischi di pregiudicare concretamente il diritto all'istruzione.
- La deroga al limite ordinario di 20 alunni nelle classi con studenti con disabilità non è vietata in assoluto, ma deve essere sorretta da un'istruttoria specifica e da una motivazione congruente, riferite alle concrete esigenze formative e alle caratteristiche degli alunni interessati.
- Nella formazione delle classi scolastiche l'amministrazione deve considerare non soltanto il numero complessivo degli studenti, ma anche il numero degli alunni con disabilità, le loro specifiche esigenze di apprendimento, la presenza degli insegnanti di sostegno e l'idoneità degli spazi disponibili, al fine di evitare un pregiudizio anche potenziale al diritto all'inclusione.
- È viziata per difetto di istruttoria e motivazione la decisione di confermare l'accorpamento di classi quando gli atti istruttori evidenzino difficoltà di attenzione, sovraccarico, incompatibilità con il percorso individualizzato e la disponibilità di spazi alternativi, senza che tali elementi siano effettivamente ponderati dall'amministrazione.
- La formazione delle classi costituisce esercizio del potere amministrativo soggetto ai principi di logicità, ragionevolezza e tutela effettiva del diritto all'istruzione; il rispetto dei parametri numerici non consente di prescindere dalla verifica delle conseguenze concrete della composizione della classe sugli alunni con disabilità.
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