Sentenza del 05/10/2018 n. 24466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2003, sostenendo che fosse nulla perché priva dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione all'emissione del ruolo straordinario da cui la cartella derivava. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il contribuente avesse contestato modalità e tempi di formazione dei ruoli, profili estranei alla propria competenza, e che la cartella non presentasse vizi propri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'agente della riscossione, confermando l'esito favorevole al contribuente. Ha chiarito che l'errata individuazione dell'agente della riscossione quale legittimato passivo non rende inammissibile il ricorso tributario. L'agente convenuto può e deve chiedere la chiamata in causa dell'ente titolare del credito, mentre il giudice non è tenuto a ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio. L'agente della riscossione è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 30.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2
La disposizione è stata richiamata dall'agente della riscossione per sostenere la legittimità della cartella e la propria estraneità ai vizi relativi alla formazione del ruolo, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La norma disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo proposto dall'agente della riscossione è stato respinto.
Cass., sezioni unite, 25 luglio 2007, n. 16412
Il contribuente che impugna un atto della riscossione nei confronti dell'agente, anziché dell'ente creditore, non incorre automaticamente nell'inammissibilità della domanda. L'agente può chiedere la chiamata in causa dell'ente titolare del credito, senza che il giudice debba ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
Cass., ordinanza 28 novembre 2012, n. 21220
Conferma il principio secondo cui l'onere di chiamare in causa l'ente creditore grava sull'agente della riscossione convenuto quando la contestazione riguarda profili imputabili alla formazione o alla titolarità del credito, e non necessariamente vizi propri della cartella.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'individuazione dell'agente della riscossione come resistente non rende automaticamente inammissibile l'impugnazione, anche quando la contestazione riguarda il credito o la formazione del ruolo, anziché esclusivamente vizi formali della cartella.
- Quando il contribuente cita il soggetto non titolare del credito, l'agente della riscossione deve attivarsi per chiamare in causa l'ente impositore o creditore; il giudice non è normalmente tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
- La distinzione tra vizi propri della cartella e vizi relativi al ruolo o al credito è rilevante per individuare il soggetto sostanzialmente responsabile, ma l'errore del contribuente nella scelta del resistente non comporta necessariamente la perdita della tutela giudiziaria.
- L'agente della riscossione non può ottenere la cassazione della decisione limitandosi a sostenere di essere estraneo alla formazione del ruolo, se nel giudizio non ha correttamente coinvolto l'ente titolare della pretesa.
- In situazioni analoghe, è opportuno impugnare l'atto nei confronti dell'ente impositore per le contestazioni riguardanti esistenza, importo, prescrizione, decadenza o formazione del credito, e nei confronti dell'agente della riscossione per i vizi propri della cartella o degli atti esecutivi.
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