Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8077/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva dichiarato prescritti i fatti anteriori al 25/11/2008 e confermato la condanna per peculato per appropriazioni fino a giugno 2013 (somma complessiva contestata circa €28.000). Il ricorso articolava tre censure: 1) nullità del capo di imputazione per indeterminatezza, in quanto era indicata solo la somma complessiva senza ripartizione temporale; 2) vizio per l'ammissibilità delle testimonianze delle dipendenti Pignata e Sepi, ritenute potenzialmente non terze perché avrebbero avuto disponibilità delle somme; 3) vizio di motivazione (insufficienza dei controlli, uso delle credenziali da parte di altri dipendenti, mancanza di tracciamento che avrebbe reso incerto che gli ammanchi fossero imputabili alla sola ricorrente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rigettato il primo motivo ritenendo che l'imputazione contenesse gli elementi essenziali del fatto (sufficiente specificazione), considerando anche che la ricorrente era l'unica dipendente stabilmente in servizio nella sede interessata. Ha respinto il secondo motivo affermando che la valutazione sulla veste del dichiarante (eventuale coinvolgimento) è di competenza del giudice di merito e non suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando sia congruamente motivata; nel caso non erano emersi elementi per ritenere le testi coinvolte. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la Cassazione non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove: la Corte d'appello aveva motivato compiutamente, con richiamo alla confessione parziale della imputata e alla ricostruzione delle modalità di occultamento delle somme. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma è stata considerata nella valutazione della compatibilità della qualità di testimone; la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito ha il potere di valutare sostanzialmente se un dichiarante assuma la veste di indagato, e tale valutazione, se motivata, non è sindacabile in Cassazione.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il limite del giudizio di legittimità: la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione consistenti in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; non è consentita una nuova valutazione del merito o una rivalutazione delle prove.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105

    Il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi delle norme emergenziali richiamate, ossia senza udienza pubblica con decisione basata sugli atti scritti.

  • art. 314 c.p. (peculato)

    La fattispecie astratta contestata è il reato di peculato per l'appropriazione di denaro pubblico; la Corte ha confermato l'imputazione per le somme ritenute riferibili alla ricorrente.

Massime di principio

  • La nullità o indeterminatezza del capo di imputazione è rilevante solo se mancano gli elementi essenziali che circoscrivono l'addebito; non è necessaria una ripartizione cronologica dettagliata quando l'imputazione descrive i tratti essenziali del fatto e vi siano elementi che rendono riconoscibile la responsabilità (es. unico operatore in servizio).
  • La valutazione sull'ammissibilità e sull'attendibilità della testimonianza di soggetti che potrebbero essere coinvolti nei fatti spetta al giudice di merito; la Cassazione non sostituisce tale valutazione se il giudice si è pronunciato con motivazione congrua.
  • La Corte di legittimità non procede a una nuova valutazione delle prove: i motivi che si limitano a proporre ricostruzioni alternative dei fatti o ad evidenziare dubbi non superano il filtro dell'art. 606 c.p.p. salvo che emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione impugnata.
  • La confessione o ammissione anche parziale dell'imputato, unitamente a una ricostruzione dettagliata delle modalità operative, rafforzano la fondatezza della contestazione e rendono meno efficaci le ricostruzioni difensive basate su mere possibilità alternative.
  • In assenza di elementi concreti che colleghino altri operatori alle appropriazioni (iscrizioni, indizi specifici), la responsabilità potrà essere rimessa al soggetto che aveva la disponibilità e la posizione organizzativa di fatto; l'assenza di sistemi di tracciamento non elimina automaticamente la responsabilità se la ricostruzione processuale è coerente e documentata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.