Sentenza del 22/12/2021 n. 4188 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposta unica sulle scommesse e relative sanzioni - Soggetto passivo - Operatore avente sede nello Stato membro ed in altro Stato membro della U.E. Imposta unica sulle scommesse e relative sanzioni - Soggetto passivo - Intermediario - Solo per le annualità d'imposta successive al 2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento per l'anno 2012 (imposta unica ex art. 1 D.lgs. n. 504/1998, somme richieste pari a €12.776,21 oltre interessi e sanzioni) relativo all'attività di accettazione e raccolta, anche telefonica/telematica, di scommesse su eventi sportivi svolta in Italia per conto del bookmaker estero E. ltd tramite collegamento al sito "B.". Questione giuridica: se per le annualità successive al 2011 il soggetto passivo dell'imposta e delle sanzioni possa essere anche il centro di trasmissione/intermediario che svolge in Italia le attività tipiche del gestore per conto di bookmaker esteri privi di concessione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria ha rigettato l'appello. Richiamando l'art. 1 e l'art. 3 del D.lgs. n. 504/1998, l'art. 1, comma 66, lett. b) della legge 220/2010, la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 e la pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-788/18), il giudice ha ritenuto che, per le annualità d'imposta successive al 2011, soggetto passivo dell'imposta unica e delle relative sanzioni non è solo chi assume il rischio della scommessa, ma anche chi svolge in Italia tutte le attività tipiche del gestore (raccolta delle scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi) per conto di terzi. Ne consegue la conferma dell'assoggettamento a imposta e sanzioni dell'operatore appellante. Spese compensate.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1998, art. 1
è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo relativi a qualunque evento anch'esse svolto all'estero
Stabilisce l'ambito soggettivo dell'imposta unica sulle scommesse anche per scommesse connesse ad eventi svolti all'estero; interpretata insieme ad altre norme per includere soggetti che gestiscono le scommesse.
D.lgs. n. 504/1998, art. 3
coloro i quali gestiscono anche in concessione i concorsi pronostici e le scommesse
Individua i soggetti passivi includendo chi gestisce le scommesse; la norma è stata oggetto di scrutinio costituzionale in relazione alla retroattività degli effetti.
Legge 220/2010, art. 1, comma 66, lettera b)
gestisce con qualunque mezzo anche telematico per conto proprio o di terzi anche ubicati all'estero concorsi pronostici o scommesse di qualunque genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni
Norma di interpretazione autentica che equipara, ai fini dell'assoggettamento e della responsabilità, i gestori che operano per conto proprio e quelli che operano per conto di terzi, prevedendo solidarietà dell'obbligazione fiscale nei rapporti 'per conto di terzi'.
Corte Costituzionale, sentenza n. 27/2018
Ha affermato che l'imposta è dovuta anche per scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che il concetto di 'gestione' comprende l'attività 'per conto di terzi' (compresi bookmakers esteri); ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui si applicavano retroattivamente senza regolazione degli effetti transitori, escludendo la traslazione dell'imposta per rapporti anteriori all'entrata in vigore della norma.
Corte di Giustizia UE, sentenza C-788/18 (26 febbraio 2020)
l'art. 56 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri di trasmissione di dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse
La Corte UE ha ritenuto compatibile con la libertà di prestazione di servizi (art. 56 TFUE) l'assoggettamento fiscale dei centri operativi stabiliti nello Stato membro impositore e, eventualmente in solido, degli operatori stabiliti in altro Stato membro; legittima la pretesa fiscale verso intermediari stabiliti nel territorio dello Stato membro impositore.
Art. 56 TFUE
Riferimento ai principi della libertà di prestazione di servizi; la giurisprudenza UE ha ritenuto che la normativa fiscale italiana contestata non sia incompatibile con tale libertà nella misura in cui colpisce centri operativi stabiliti nello Stato membro impositore e, in via eventuale, gli operatori esteri mandanti.
Massime di principio
- Per le annualità d'imposta successive al 2011 un centro di raccolta/trasmissione dati che in Italia svolge attività tipiche del gestore (raccolta delle scommesse, incasso delle somme, pagamento dei premi) è soggetto passivo dell'imposta unica e responsabile delle relative sanzioni, anche quando operi per conto di bookmaker stabiliti all'estero.
- Chi esercita l'attività per conto di terzi può essere tenuto in solido con il bookmaker mandante al pagamento dell'imposta e delle sanzioni: la responsabilità solidale è prevista dalla legge interpretativa (legge 220/2010) e confermata dalla giurisprudenza.
- La mancanza di concessione del bookmaker estero non impedisce l'assoggettamento a imposta del centro che opera in Italia né della possibile responsabilità in solido del mandante estero.
- La Corte di Giustizia UE ha ritenuto compatibile con l'art. 56 TFUE una normativa nazionale che colpisce i centri operativi stabiliti nello Stato membro e, in via eventuale, gli operatori esteri mandanti; dunque l'argomento della violazione della libertà di prestazione ha portata limitata in questo contesto.
- Effetti retroattivi: a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018, per rapporti e commissioni perfezionati prima dell'entrata in vigore della norma non è possibile trasferire l'onere fiscale al bookmaker mandante; attenzione ai profili temporali (periodi anteriori o successivi al 2011).
- Pratica consigliata: chi opera in Italia anche per conto di operatori esteri dovrebbe considerare l'obbligo fiscale e valutare misure di compliance (registrazione, adempimenti fiscali, contrattualistica che chiarisca responsabilità e rapporti economici) e conservazione della documentazione che dimostri il luogo di svolgimento delle attività e la ripartizione del rischio economico.
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