Sentenza n. 512/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione - della nota del Comune di Tolentino prot.n. 6091 del 2.3.2023, notificata alla ricorrente il 09.03.23 avente ad oggetto: “Utilizzo dei moduli abitativi dell'area container in fase di chiusura. Comunicazione corrispettivo a carico degli utenti (Posizione n.26)”, con la quale il predetto Ente ha invitato e diffidato la Sig.ra -OMISSIS- “a lasciare il container da Lei occupato e comunque a provvedere al versamento sull'iban della Tesoreria Comunale … della somma di € 3.243,84 dovuta dal suo nucleo familiare per i mesi di gennaio e febbraio 2023 entro 10 giorni dalla notifica della presente comunicazione, significando Le che in difetto si darà avvio, senza alcun altro avviso, all'inoltro della Sua pratica al Ns ufficio legale per le azioni giudiziarie che si renderanno necessarie. Si precisa che l'ulteriore permanenza comporterà, in ogni caso, il pagamento della quota mensile di € 540,64 per ogni componente del suo nucleo familiare che dovrà essere versata entro il 10° giorno del mese di riferimento”; - della deliberazione della G.C. del Comune di Tolentino n. 56 del 16.2.2023, pubblicata il 20.2.2023, avente ad oggetto “utilizzo dei moduli abitativi dell'area container in fase di chiusura. Rideterminazione del corrispettivo a carico degli utenti”; - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, tra i quali, per quanto occorre e serva, - le deliberazioni di G.C. n. 110 del 15.4.2022 e n. 236 del 4.8.2022 menzionate nella predetta deliberazione n. 56/2023; - la nota del Comune di Tolentino prot.n. 33966 del 2.12.2022, notificata alla sig.ra -OMISSIS- il 9.12.2022 ed il verbale del 27.12.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di diffida a lasciare il container e di pagamento dei corrispettivi per l'occupazione, deliberazione comunale di rideterminazione dei corrispettivi e ulteriori atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, cui era stato assegnato nel 2017 un container per l'alloggio del proprio nucleo familiare a seguito degli eventi sismici del 2016, ha impugnato la nota comunale che le intimava di lasciare il modulo abitativo e di versare una somma per i mesi di gennaio e febbraio 2023, preannunciando ulteriori corrispettivi mensili. Ha inoltre impugnato la deliberazione della Giunta comunale che aveva rideterminato il corrispettivo a carico degli utenti, nonché precedenti deliberazioni, una nota e un verbale. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere con due motivi, contestando sia la richiesta economica sia la pretesa di rilascio del container e gli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte inammissibile per carenza di interesse. La controversia relativa ai canoni o agli altri corrispettivi dovuti per la concessione in uso dei beni pubblici dell'area container appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.; la domanda potrà essere riproposta davanti a tale giudice nei termini e con gli effetti di legge. Quanto alla nota comunale, il TAR ha escluso la lesività della diffida, qualificata come mera sollecitazione priva di immediata modificazione in peius della sfera giuridica della destinataria: l'eventuale lesione sarebbe derivata soltanto dall'adozione del successivo provvedimento finale. Anche la deliberazione comunale di rideterminazione dei corrispettivi è stata ritenuta non immediatamente lesiva, trattandosi di atto generale. Gli ulteriori atti del 2022 erano comunque tardivamente impugnati, essendo scaduto il termine decadenziale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
canoni o altri corrispettivi inerenti la concessione in uso dei beni pubblici
Le controversie relative ai canoni e agli altri corrispettivi inerenti alla concessione in uso di beni pubblici rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 55, comma 1, c.p.a.
danno grave e irreparabile
Il TAR aveva escluso, in sede cautelare, l'attualità del danno grave e irreparabile, rilevando che la nota era una mera diffida e non un provvedimento immediatamente lesivo.
art. 73 c.p.a.
Il riferimento riguarda l'avviso dato in udienza sulla questione di giurisdizione rilevata dal giudice.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Richiamati nel precedente giurisprudenziale citato per distinguere la mera diffida dall'eventuale successiva ordinanza contingibile e urgente, quale provvedimento lesivo.
art. 650 c.p.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per evidenziare che l'inosservanza penalmente rilevante deriverebbe dall'eventuale ordinanza e non dalla mera diffida.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Le controversie relative alla richiesta di canoni o altri corrispettivi connessi alla concessione in uso di beni pubblici rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., anche quando la pretesa economica sia formalizzata in una nota amministrativa.
- La mera diffida con cui l'amministrazione sollecita il destinatario a porre in essere determinati adempimenti, preannunciando l'adozione di un successivo provvedimento in caso di inottemperanza, non è immediatamente lesiva e non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse; la lesività deriva dal provvedimento finale.
- Un atto generale che ridetermina i corrispettivi a carico di una categoria di utenti non è immediatamente lesivo nei confronti del singolo destinatario se la sua concreta posizione giuridica è incisa soltanto da un successivo atto applicativo.
- Gli atti presupposti autonomamente lesivi devono essere impugnati entro il termine decadenziale; la loro impugnazione successiva è inammissibile per tardività.
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