Regolamento (UE) 2024/1110
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1110 della Commissione, del 10 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda le norme e le procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime europeo per gli UAS certificati, coordinando le regole di aeronavigabilità iniziale con quelle operative. Introduce definizioni più precise di UAS, CMU, collegamento C2 e componente di UAS, rafforza gli obblighi di certificazione e di autorizzazione operativa e disciplina la segnalazione degli eventi di sicurezza da parte degli operatori. Viene inoltre allineato il sistema di sorveglianza e di gestione delle informazioni di sicurezza dell’Agenzia, anche con riferimento alle vulnerabilità informatiche con impatto sulla sicurezza aerea.
Modifica il quadro UE sulla certificazione iniziale e sull’esercizio dei sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS), integrando il regolamento (UE) n. 748/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
Ambito di applicazione
Si applica agli UAS soggetti a certificazione e, più in generale, alle operazioni di aeromobili senza equipaggio nella categoria "specifica" disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. Rileva per operatori UAS, autorità competenti degli Stati membri, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Agenzia), titolari dell’approvazione del progetto di UAS o di componenti UAS e imprese coinvolte nella certificazione, nella sorveglianza e nel mantenimento dell’aeronavigabilità. Sono toccati anche i casi in cui l’UA non soddisfi i requisiti di aeronavigabilità applicabili o non sia stato dimostrato che li soddisfi, con ricorso a condizioni di volo approvate. L’applicazione generale decorre dal 1° maggio 2025; una modifica dell’allegato I si applica dal 22 febbraio 2026.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1110: aeronavigabilità iniziale e operazioni UAS certificati
Il regolamento aggiorna il quadro UE per i sistemi aeromobili senza equipaggio, con l’obiettivo di coordinare in modo più coerente la certificazione iniziale degli UAS e le regole operative nella categoria "specifica". I considerando evidenziano la necessità di uno scambio efficace di informazioni di sicurezza, dell’allineamento con i requisiti di aeronavigabilità e di un periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo assetto.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda gli UAS soggetti a certificazione, i relativi componenti e le operazioni che richiedono un’autorizzazione operativa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. Coinvolge inoltre l’Agenzia, le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori UAS e i titolari dell’approvazione del progetto. Il quadro si applica anche quando l’UA non soddisfa i requisiti di aeronavigabilità o quando tale conformità non sia stata dimostrata, nel qual caso possono essere utilizzate condizioni di volo approvate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012.
Modifiche al regolamento (UE) n. 748/2012
L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 viene aggiornato per includere espressamente i riferimenti a UAS, CMU e componenti di CMU nei meccanismi di analisi e trasmissione delle informazioni di sicurezza dell’Agenzia. Vengono rafforzate le regole sulla gestione delle non conformità: l’autorità competente deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa e richiedere azioni correttive; se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile o una CMU, deve informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione. È inoltre aggiornato il regime dell’autorizzazione a procedere, con criteri di validità legati al corretto uso dei moduli AESA e alla permanenza della validità dell’autorizzazione sul prodotto, parte, pertinenza, CMU o componente da verificare.
Definizioni e perimetro operativo nel regolamento (UE) 2019/947
Il regolamento sostituisce il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per chiarire che esso riguarda norme e procedure per l’esercizio di sistemi aeromobili senza equipaggio. Le definizioni vengono allineate alla nuova architettura normativa: UAS è l’aeromobile senza equipaggio e la sua CMU; la CMU è il dispositivo di controllo e monitoraggio remoto; il collegamento C2 è il collegamento dati tra UA e CMU ai fini della gestione del volo; viene inoltre introdotta la nozione di componente di UAS, comprendente motori, eliche, parti dell’UA ed elementi della CMU.
Certificazione e requisiti di aeronavigabilità
Per gli UAS che rientrano nelle condizioni dell’articolo 40, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945, l’operatore deve ottenere un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità. Se l’UA è soggetto ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21.B.85 del regolamento (UE) n. 748/2012, è richiesto anche un certificato acustico. Quando l’UA non soddisfa i requisiti di aeronavigabilità applicabili, o non è stato dimostrato che li soddisfi, l’autorizzazione operativa può basarsi su condizioni di volo approvate ai sensi del capitolo P della parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012.
Autorizzazione operativa nella categoria "specifica"
L’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/947 è rafforzato sotto il profilo dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione operativa. L’autorità competente deve verificare che gli obiettivi di sicurezza tengano conto dei rischi e che le misure di mitigazione siano adeguate e sufficientemente robuste. Per gli UAS certificati o destinati alla certificazione, il fascicolo deve includere il certificato di aeronavigabilità o ristretto valido, l’eventuale certificato acustico, oppure le condizioni di volo approvate se l’UA non soddisfa i requisiti di aeronavigabilità. Resta inoltre necessario che l’operatore abbia dichiarato la conformità alle norme nazionali e dell’Unione applicabili, in particolare su riservatezza, protezione dei dati, responsabilità civile, assicurazione, sicurezza e ambiente.
Obblighi di segnalazione e gestione della sicurezza
È introdotto un obbligo specifico di segnalazione degli eventi di sicurezza per l’operatore UAS di un aeromobile il cui progetto è stato certificato. L’operatore deve comunicare al titolare dell’approvazione del progetto qualsiasi evento o condizione di sicurezza individuati dall’organizzazione, inclusi incidenti o inconvenienti gravi che possano mettere in pericolo l’UAS o le persone. In parallelo, l’operatore deve attuare le misure di sicurezza disposte dall’autorità competente o risultanti da informazioni di sicurezza obbligatorie dell’Agenzia, comprese le direttive di aeronavigabilità previste dal regolamento delegato (UE) 2024/1107.
Operazioni nella categoria "specifica" con apparecchiature certificate
La nuova formulazione di UAS.SPEC.100 chiarisce gli obblighi quando si usano apparecchiature certificate su UAS certificati o non certificati. Se l’UA dispone di certificato di aeronavigabilità o ristretto, l’operatore deve assicurare la conformità al regolamento delegato (UE) 2024/1107. Se invece l’operatore impiega apparecchiature certificate su un UA privo di tali certificati, deve registrare l’operazione o il tempo di servizio secondo le istruzioni applicabili, seguire il certificato delle apparecchiature e le direttive di aeronavigabilità, attuare le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente e usare tutte le informazioni di sicurezza obbligatorie dell’Agenzia.
Regole specifiche per le operazioni standardizzate
Nelle disposizioni UAS.STS-01.040 e UAS.STS-02.040 viene inserito il divieto di cedere il controllo dell’aeromobile senza equipaggio a un’altra CMU. La modifica rafforza la continuità del controllo operativo e riduce i rischi connessi al trasferimento della gestione del volo tra unità di comando diverse.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione generale è fissata al 1° maggio 2025, così da consentire ai portatori di interessi di adeguarsi al nuovo quadro normativo. Fa eccezione l’allegato I, punto 2, la cui applicazione è differita al 22 febbraio 2026.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 748/2012
L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato per includere, tra l’altro, UAS, CMU e componenti di CMU nel sistema di analisi delle informazioni di sicurezza dell’Agenzia; per precisare le verifiche dell’autorità competente sulle domande di autorizzazione a procedere; per rafforzare la gestione delle non conformità e degli audit; e per aggiornare le regole sulla validità dell’autorizzazione a procedere.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947: definizioni
Sono riformulate le definizioni di UAS, CMU e collegamento C2, ed è introdotta la definizione di "componente di UAS" come qualsiasi motore, elica o parte di un UA, ovvero qualsiasi elemento della CMU.
Certificati richiesti per UAS certificati
Per gli UAS che rientrano nelle condizioni dell’articolo 40, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945, l’operatore deve ottenere un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità; se applicabile per requisiti di protezione ambientale ai sensi del punto 21.B.85 del regolamento (UE) n. 748/2012, è richiesto anche un certificato acustico.
Autorizzazione operativa nella categoria specifica
L’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/947 è modificato per prevedere che l’autorità competente rilasci l’autorizzazione operativa solo se la valutazione dimostra che gli obiettivi di sicurezza tengono conto dei rischi e che le misure di mitigazione sono adeguate. Per gli UAS certificati o da certificare, l’autorizzazione richiede certificato di aeronavigabilità valido, eventuale certificato acustico, oppure condizioni di volo approvate se l’UA non soddisfa o non ha dimostrato di soddisfare i requisiti di aeronavigabilità. È inoltre richiesta una dichiarazione di conformità alle norme UE e nazionali applicabili, anche in materia di riservatezza, protezione dei dati, responsabilità civile, assicurazione, sicurezza e ambiente.
Documentazione da allegare all’autorizzazione operativa
Tra i documenti che l’autorità competente deve ricevere sono espressamente inclusi il certificato di aeronavigabilità o ristretto e il certificato acustico, se rilasciati, oppure le condizioni di volo approvate conformemente al regolamento (UE) n. 748/2012 nei casi previsti.
Segnalazione degli eventi di sicurezza
È introdotto un obbligo, fatte salve le norme del regolamento (UE) n. 376/2014, per cui l’operatore UAS di un aeromobile con progetto certificato deve segnalare al titolare dell’approvazione del progetto dell’UAS o del componente qualsiasi evento o condizione relativi alla sicurezza individuati dall’organizzazione, compresi incidenti o inconvenienti gravi che possano mettere in pericolo la sicurezza.
Obblighi di sicurezza e informazioni obbligatorie
L’operatore di un UA il cui progetto è certificato o che impiega un componente di UAS certificato deve attuare le misure di sicurezza prescritte dall’autorità competente o derivanti da informazioni di sicurezza obbligatorie dell’Agenzia, comprese le direttive di aeronavigabilità previste dal regolamento delegato (UE) 2024/1107.
Uso di apparecchiature certificate e UAS certificati nella categoria specifica
La nuova formulazione di UAS.SPEC.100 impone che, se l’operatore utilizza un UA per il quale è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità o ristretto, l’UAS sia conforme al regolamento delegato (UE) 2024/1107. Se invece si usano apparecchiature certificate su un UA non certificato, l’operatore deve registrare l’operazione o il tempo di servizio, seguire le istruzioni del certificato e le direttive di aeronavigabilità applicabili, attuare le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente e utilizzare le informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia.
Divieto di cessione del controllo a un’altra CMU
Le disposizioni UAS.STS-01.040 e UAS.STS-02.040 sono modificate per stabilire che l’operatore non deve cedere il controllo dell’aeromobile senza equipaggio ad un’altra CMU.
Decorrenza e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1° maggio 2025 e, in via eccezionale, l’allegato I, punto 2, si applica dal 22 febbraio 2026.
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