Cassazione Penale, Sentenza n. 35470/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 17/04/2024 con cui il GIP, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revisione del calcolo della pena residua. La doglianza riguarda il computo operato nel decreto di cumulo: Porcino sostiene che il calcolo è errato perché non tiene conto del riconoscimento della continuazione e del tempo presofferto; deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la decisione del GIP sia meramente apparente e limitata a un richiamo alla correttezza dell'operato del Pubblico Ministero senza affrontare le specifiche questioni sollevate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto insufficiente e apparente la motivazione del GIP: il mero richiamo alla correttezza dell'operato del Pubblico Ministero non ha affrontato le questioni critiche sollevate in ordine al cumulo, alla continuazione e al presofferto. Per tali ragioni la sentenza è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Messina - Ufficio GIP, affinché il giudice dell'esecuzione determini nuovamente e motivi compiutamente il computo della pena residua.
Massime di principio
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve essere concreta e affrontare punto per punto le doglianze del ricorrente: un mero richiamo all'operato del Pubblico Ministero è insufficiente e può determinare l'annullamento in Cassazione.
- Nei procedimenti di cumulo delle pene il giudice deve esplicitare come ha considerato la continuazione e il tempo presofferto; omissioni o valutazioni non motivate possono configurare errore di diritto.
- La Corte di cassazione interviene quando vi è vizio di motivazione che impedisce di comprendere le ragioni del rigetto: in presenza di tale vizio, il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
- Il parere o il conteggio del Pubblico Ministero non sostituiscono una motivazione autonoma e comprensiva del giudice dell'esecuzione; il giudice deve illustrare le ragioni di accoglimento o rigetto delle specifiche deduzioni del ricorrente.
- In situazioni analoghe il ricorrente deve documentare e precisare i calcoli relativi alla continuazione e al tempo presofferto per consentire al giudice di motivare in modo puntuale la determinazione della pena residua.
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