Sentenza del 21/03/2018 n. 1326 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - avviso di accertamento - accertamento con adesione - convocazione del contribuente - facoltà e non obbligo - mancata convocazione - sanzioni a carico del Fisco - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la mancata convocazione per l'accertamento con adesione dovesse comportare una sanzione o l'invalidità dell'azione dell'Ufficio, poiché avrebbe limitato il proprio diritto di difesa. La questione riguardava la natura della convocazione prevista dall'art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La richiesta di accertamento con adesione non obbliga l'Amministrazione finanziaria a convocare il contribuente, poiché l'adesione costituisce una facoltà dell'Ufficio e non un obbligo. La mancata convocazione non comporta quindi sanzioni a carico del Fisco né determina, di per sé, l'invalidità dell'avviso di accertamento. Il diritto di difesa resta garantito dalla possibilità di impugnare l'atto e far valere in giudizio tutte le ragioni di fatto e di diritto.
Norme richiamate
Art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218
La disposizione disciplina l'accertamento con adesione e la relativa iniziativa del contribuente, ma non configura la convocazione come un obbligo sanzionato a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Cassazione civile, 1 giugno 2016, n. 11438
La mancata convocazione del contribuente nell'ambito dell'accertamento con adesione non comporta automaticamente conseguenze invalidanti o sanzioni per l'Ufficio.
Cassazione civile, n. 28051 del 2009
L'accertamento con adesione è uno strumento deflattivo e la sua mancata attivazione o prosecuzione non preclude al contribuente la tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- La richiesta di accertamento con adesione non garantisce al contribuente il diritto a essere necessariamente convocato né impone all'Ufficio di concludere una procedura conciliativa.
- La mancata convocazione, da sola, non rende nullo o illegittimo l'avviso di accertamento e non comporta automaticamente sanzioni per l'Amministrazione.
- Il diritto di difesa è normalmente salvaguardato dalla possibilità di presentare ricorso contro l'atto e di dedurre in giudizio tutte le contestazioni rilevanti.
- Eventuali vizi ulteriori dell'accertamento devono essere provati autonomamente: la sola omissione della convocazione non è sufficiente, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto che prevedano diversamente.
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