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Sentenza

Sentenza n. 745/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - delle valutazioni insufficienti contenute nel verbale del -OMISSIS- di scrutinio finale della classe -OMISSIS- ENO dell’Istituto Professionale Alberghiero Statale “-OMISSIS-” di Firenze formulate dal Consiglio di Classe nei confronti dell’allievo -OMISSIS--OMISSIS- senza tener conto del profilo dello studente DSA e della conseguente attribuzione del credito finale per la classe V di 10 punti che sommati ai precedenti ha comportato un credito di 27; - delle valutazioni insufficienti adottate dai docenti del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- ENO dell’Istituto Professionale Alberghiero Statale “-OMISSIS-” di Firenze formulate dal Consiglio di Classe nei confronti dell’allievo -OMISSIS--OMISSIS-, con particolare riferimento alle discipline di inglese e Scienze e cultura dell’alimentazione, senza tener conto dello status di DSA dello studente; - del conseguente giudizio di ammissione all’esame di maturità a maggioranza formulato dal Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- ENO dell’Istituto Professionale Alberghiero Statale “-OMISSIS-” di Firenze nei confronti dell’allievo -OMISSIS--OMISSIS- e la conseguente attribuzione di 10 crediti per l’anno V che sommati ai precedenti hanno comportato l’ammissione del ricorrente con 27 crediti; - delle valutazioni effettuate dai docenti del Consiglio di classe della classe V AENO dell’Istituto Professionale Alberghiero Statale “-OMISSIS-” di Firenze formulate dal Consiglio di Classe nei confronti dell’allievo -OMISSIS--OMISSIS- V rispetto a verifiche scritte e orali somministrate, nel corso dell’a.s. 2024/25, in violazione del PDP secondo le raccomandazioni contenute nella diagnosi funzionale agli atti; - delle valutazioni delle prove scritte e orali dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione Enogastronomia e ospitalità alberghiera, formulate dalla Commissione di Esame -OMISSIS- della -OMISSIS- presso l’Istituto Statale Alberghiero “-OMISSIS- di Firenze” relativamente all’allievo ricorrente; - della valutazione finale e del conseguente giudizio di mancato superamento dell’Esame di Stato formulato dalla Commissione di Esame -OMISSIS- della -OMISSIS- presso l’Istituto Statale Alberghiero “-OMISSIS- di Firenze” nei confronti del ricorrente; - della griglia di valutazione adottata dalla Commissione di Esame -OMISSIS- della -OMISSIS- presso l’Istituto Statale Alberghiero “-OMISSIS- di Firenze” per la valutazione del colloquio laddove non è stata redatta per i DSA - nonché di ogni atto non conosciuto né comunicato nonché di ogni altro atto, presupposto connesso e consequenziale pregiudizievole degli interessi dell’allievo ricorrente; e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad una rivalutazione dei giudizi delle prove scritte ed all’ammissione alla prova orale da svolgersi in ottemperanza alle disposizioni ministeriali sia con riferimento ai tempi che alle modalità di valutazione per i DSA ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi; e comunque per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente che saranno documentati in corso di causa e che possono essere quantificati da codesto Ecc.mo TAR in via equitativa con riferimento al fatto che in difetto di conseguimento del titolo perderebbe la chance di poter essere arruolato nell’esercito dove è già stato ammesso.

Giustizia amministrativa202502083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi scolastici, valutazioni delle prove d’esame e giudizio di mancato superamento dell’esame di Stato, con attribuzione del punteggio finale di 54/100

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le valutazioni insufficienti riportate nello scrutinio finale e nelle prove dell’esame di Stato, il giudizio di ammissione con attribuzione di 27 crediti, la griglia di valutazione del colloquio e il giudizio finale di mancato superamento dell’esame, deducendo la violazione degli artt. 3 e 22 ss. l. 241/1990, carenza di motivazione e difetto di istruttoria; la violazione della l. 170/2010 e delle linee guida adottate con d.m. n. 5669/2011, nonché il travisamento dei fatti e il difetto dei presupposti, per non avere l’istituto e la commissione tenuto conto della diagnosi di DSA e delle misure compensative e dispensative previste dal PDP. È stato inoltre dedotto l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione e illogicità manifesta, nonché la violazione del principio dell’affidamento. Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto alla rivalutazione delle prove e all’ammissione alla prova orale secondo le regole applicabili agli studenti con DSA, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, prospettando la perdita di opportunità di arruolamento nell’Esercito e nell’Arma dei Carabinieri, le spese sostenute per un ulteriore concorso e il pregiudizio personale derivante dal mancato conseguimento del diploma. In sede cautelare il TAR aveva rilevato il ritardo, ritenuto inescusabile, nella predisposizione del PDP e la mancata applicazione delle misure previste, ammettendo il ricorrente con riserva alla prova suppletiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le azioni di annullamento e di accertamento. Il ricorrente, infatti, a seguito dell’ammissione cautelare alla sessione suppletiva, ha superato l’esame di Stato conseguendo il diploma con il punteggio di 60/100. In applicazione del principio di assorbimento, il superamento dell’esame ha consolidato il risultato scolastico positivo e ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulle precedenti valutazioni negative e sulla richiesta di rivalutazione e ammissione alla prova orale. L’azione risarcitoria è stata respinta. Il ricorrente non ha provato che l’esclusione dal concorso per l’arruolamento nell’Esercito fosse causalmente riconducibile al mancato riconoscimento dei punti aggiuntivi derivanti dal diploma, non avendo documentato il superamento del concorso, la posizione in graduatoria o l’effettiva utilità dei punti. Non sono state documentate neppure le spese asseritamente sostenute per un successivo concorso. Quanto alla prospettata perdita di chance relativa al concorso nell’Arma dei Carabinieri, il bando consentiva la partecipazione anche a chi fosse in grado di conseguire il diploma nell’anno scolastico di riferimento, sicché il ricorrente avrebbe potuto presentare domanda; inoltre non è stata dimostrata una concreta probabilità di esito favorevole, né l’idoneità all’arruolamento, non potendosi trasferire automaticamente all’altra Arma il precedente giudizio positivo dell’Esercito. Anche il danno non patrimoniale è stato ritenuto non provato: le allegazioni sulla sfiducia nel sistema scolastico e sulla rinuncia a iscriversi a Scienze infermieristiche non individuavano un interesse costituzionalmente rilevante leso, né una lesione grave e non futile. Il Ministero è stato condannato alle spese nella misura di 1.500 euro oltre accessori, con compensazione per metà in ragione della soccombenza dell’amministrazione sulle domande di annullamento e della soccombenza del ricorrente sulla domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • artt. 3, 22 e 24 l. 241/1990

    Le censure di motivazione, accesso e istruttoria sono state dedotte dal ricorrente, ma non sono state esaminate nel merito perché le azioni impugnatoria e di accertamento sono divenute improcedibili.

  • l. 170/2010

    È stata invocata quale fonte della tutela degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e dell’obbligo di considerare le relative esigenze nel percorso scolastico e nelle prove d’esame.

  • d.m. 12 luglio 2011, n. 5669

    Le linee guida richiamate disciplinano le misure compensative e dispensative e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e valutative per gli studenti con DSA.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha sollecitato il contraddittorio delle parti sulla possibile improcedibilità sopravvenuta delle domande di annullamento e accertamento.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile comprende danno emergente e lucro cessante; il ricorrente deve provare la diminuzione patrimoniale o la perdita dell’utilità economica conseguente all’atto illegittimo.

  • artt. 2056 e 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa non supplisce alla mancata prova dell’esistenza del danno, ma opera soltanto quando il danno sia provato e sia impossibile determinarne precisamente l’ammontare.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale è risarcibile, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata richiamata, solo in presenza di un interesse costituzionalmente rilevante, di una lesione grave e di un pregiudizio non futile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando uno studente inizialmente non ammesso o giudicato negativamente supera successivamente l’esame di Stato, anche in una sessione suppletiva e in esecuzione di un’ammissione cautelare, il risultato positivo assorbe il precedente giudizio negativo e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’azione di annullamento e sulla domanda di rivalutazione delle prove, salvo il permanere di un autonomo interesse risarcitorio.
  • L’accoglimento cautelare della pretesa scolastica e il successivo conseguimento del titolo non comportano automaticamente il riconoscimento del risarcimento del danno: il ricorrente deve provare sia il pregiudizio sia il nesso causale con la condotta illegittima dell’amministrazione.
  • La perdita di un’opportunità di arruolamento può essere risarcita come perdita di chance soltanto se è dimostrata una concreta probabilità di esito favorevole; non bastano l’ammissione a precedenti prove o l’idoneità conseguita in una diversa procedura e presso un diverso corpo.
  • La liquidazione equitativa e i poteri istruttori del giudice non possono sostituire la prova dell’an del danno. La liquidazione equitativa riguarda il quantum quando il danno sia già dimostrato ma non sia possibile quantificarlo esattamente; il soccorso istruttorio giudiziale non supplisce alla mancata allegazione e prova di fatti nella disponibilità della parte.
  • Il danno non patrimoniale da illegittima attività amministrativa richiede l’individuazione dell’interesse costituzionalmente rilevante leso, una lesione grave e un pregiudizio non futile; mere affermazioni generiche su disagio, sfiducia o rinuncia a progetti personali non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaLegittimazione e interesse a ricorrere

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