Sentenza n. 1812/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. N. -OMISSIS-del -OMISSIS- a mezzo del quale la Questura di Pisa ha rigettato l'istanza di revoca o modifica del D.A.Spo. emesso nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- - Cat. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Pisa in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) per la durata di anni otto (8).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Pisa di revoca o modifica del DASPO di durata ottennale, disposto in relazione ai fatti verificatisi il 2 giugno 2019 all’uscita dell’incontro di calcio Pisa S.C.-Arezzo
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di revoca o modifica del DASPO, fondato sui fatti del 2 giugno 2019, deducendo che il procedimento penale per lesioni personali in concorso si era concluso con sentenza del Tribunale di Pisa n. 741/2025 del 1° aprile 2025, passata in giudicato, di assoluzione perché non aveva commesso il fatto. Ha denunciato violazione dell’art. 6, comma 5, l. 401/1989, eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti per non avere la Questura riconosciuto il venir meno dei presupposti originari del DASPO; ha inoltre dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione e l’assenza di presupposti fattuali attuali per mantenere il divieto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 6, comma 5, l. 401/1989 imponga la revoca o modifica del DASPO quando, anche per effetto di un intervento dell’autorità giudiziaria, vengano meno o mutino le condizioni che ne avevano giustificato l’adozione. La sentenza penale irrevocabile, pronunciata dopo istruttoria completa e con assoluzione perché il ricorrente non aveva commesso il fatto, ha escluso la sua partecipazione alle condotte poste a fondamento della misura e ha fatto venir meno i relativi presupposti fattuali. La Questura non ha indicato circostanze ulteriori idonee a dimostrare una persistente pericolosità e non poteva assolvere l’obbligo motivazionale richiamando genericamente l’autonomia del procedimento amministrativo da quello penale: tale autonomia riguarda la fase di adozione del DASPO, non la successiva verifica prevista dalla legge. Sono state ritenute irrilevanti eventuali condotte successive, dovendosi valutare nell’istanza di revoca i presupposti originari della misura. Spese compensate; liquidati al difensore, per il patrocinio a spese dello Stato, euro 1.500 oltre IVA e CAP.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, l. 401/1989
l’art. 6 comma 5 della L.n. 401/1989 prevede che i provvedimenti del Questore siano revocati qualora (come nel caso di specie) vengano meno o si modifichino le condizioni che in origine ne avevano giustificato l’adozione e, ciò, a seguito di interventi dell’autorità giudiziaria.
La misura deve essere revocata o modificata quando un intervento dell’autorità giudiziaria determina il venir meno o il mutamento dei presupposti che ne avevano giustificato l’adozione.
art. 82 d.P.R. 115/2002
considerato che l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’impegno professionale, si ritiene di dover determinare, in relazione alla natura della controversia ed all’impegno professionale richiesto, in complessivi euro 1.500,00 oltre I.V.A. e C.A.P. la somma spettante al difensore a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio.
La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato spetta all’autorità giudiziaria, entro i valori medi delle tariffe vigenti e considerando l’impegno professionale.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 6, comma 5, l. 401/1989, il DASPO deve essere revocato o modificato quando un intervento dell’autorità giudiziaria fa venir meno o muta le condizioni che ne avevano giustificato l’adozione.
- Nel riesame di un DASPO, l’amministrazione deve valutare concretamente gli esiti del procedimento penale e motivare puntualmente l’eventuale diniego di revoca, indicando gli elementi fattuali che giustificano la persistente sussistenza dei presupposti della misura; il generico richiamo all’autonomia tra procedimento penale e amministrativo non è sufficiente.
- Quando una sentenza penale irrevocabile, pronunciata all’esito di un’istruttoria completa, esclude che il destinatario abbia commesso i fatti posti a fondamento del DASPO, vengono meno i relativi presupposti fattuali, salvo che l’amministrazione dimostri l’esistenza di ulteriori elementi autonomi idonei a sostenere la misura.
- Nel procedimento avviato su istanza di revoca del DASPO devono essere verificati i presupposti originari della misura; eventuali condotte successive del destinatario non sono pertinenti a tale specifica valutazione.
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