Cassazione Civile, Ordinanza n. 17819/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un ordine di arretramento di un edificio costruito su un lotto in località Stintino, perché ritenuto in violazione della distanza di 10 metri dal confine prevista dal piano di lottizzazione approvato nel 1963. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato il contenuto della clausola del loro atto di acquisto, interpretandola come riferita al primo piano di lottizzazione del 1963 invece che a un secondo piano di lottizzazione del 1969; con il secondo hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando la relazione del CTU, gli atti di acquisto, un parere comunale del 2006 e la documentazione del preteso secondo piano di lottizzazione; con il terzo hanno nuovamente lamentato violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa valutazione di elementi istruttori che avrebbero provato l'approvazione del secondo piano del 1969. I controricorrenti hanno resistito sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, che aveva escluso l'esistenza di un secondo piano approvato e confermato la regola della distanza dal confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi strettamente connessi e li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che la motivazione della sentenza d'appello era chiara e lineare: risultava approvato solo il piano di lottizzazione del 1963, che imponeva la distanza di 10 metri dal confine, mentre non vi era traccia di approvazione di un secondo piano nel 1969. La Corte ha richiamato i principi sul vizio di motivazione denunciabile in cassazione, sul corretto perimetro dell'art. 115 c.p.c., sul travisamento della prova e sull'omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., rilevando che i ricorrenti non avevano indicato un vero fatto storico omesso né il dato documentale che provasse l'approvazione del secondo piano; anzi, dal ricorso emergeva che si trattava solo di un progetto di lottizzazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è denunciabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, salva la considerazione dei fatti non contestati e del notorio; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile riguarda la mancanza o apparenza della motivazione, non il mero dissenso sulla ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per i vizi processuali o di nullità della sentenza, ma non per censurare la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare l'omessa considerazione di singoli elementi probatori.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova, se ne ricorrono i presupposti, il rimedio della revocazione per errore di fatto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il momento di deduzione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiesto il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a presidio della specificità delle censure.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 4 d.m. 55/2014
Richiamato per la liquidazione delle spese professionali secondo i parametri generali.
art. 5 d.m. 55/2014
Richiamato per tener conto del valore indeterminato e della complessità della controversia nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice ha utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri consentiti; non è sufficiente contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata confutazione di ogni singolo elemento istruttorio.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non può essere trasformato in un terzo grado di merito: se si lamenta una svista sul fatto probatorio in sé, il rimedio è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione come critica alla valutazione delle prove.
- Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico il fatto storico, il dato documentale o processuale da cui risulta, il momento della sua deduzione e la sua decisività; la genericità del motivo ne comporta l'inammissibilità.
- Se la sentenza di merito offre una motivazione chiara, lineare e coerente, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti, salvo i rigorosi limiti dei vizi processuali o motivazionali tipizzati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17723/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17727/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17728/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17729/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17730/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17731/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →