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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-25/23

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2024. — Orgatex GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta la segnaletica orizzontale – Articolo 3, lettera a), e articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Unicità del disegno o modello – Coerenza delle prospettive. — Causa T-25/23

Giurisprudenza europea62023TJ0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Orgatex avverso la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno o modello registrato relativo alla segnaletica orizzontale. Ha ritenuto che le quattro prospettive depositate fossero incoerenti in modo insanabile e non consentissero di identificare un unico disegno o modello. Ha inoltre escluso che esista un principio di interpretazione favorevole al titolare in sede di nullità e ha confermato la condanna alle spese.

Disegno o modello comunitario registrato per segnaletica orizzontale: nullità per mancanza di unicità e incoerenza insuperabile delle prospettive depositate

La questione giuridica

Se un disegno o modello comunitario registrato debba essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, perché le prospettive depositate non consentono di identificare con chiarezza un unico prodotto ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento; in particolare, se esista un principio di interpretazione favorevole al depositante/titolare e se le incoerenze tra le prospettive possano essere superate mediante letture alternative o mediante il richiamo al prodotto effettivamente commercializzato.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, nel procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, non esiste alcun principio generale di interpretazione favorevole al depositante o al titolare; la validità va verificata in modo concreto e rigoroso sulla base delle sole prospettive depositate, che devono consentire di identificare chiaramente un unico prodotto. Se le rappresentazioni presentano incoerenze insolubili o contraddizioni insormontabili, tali da far emergere più disegni o modelli o da impedire l’individuazione di un oggetto unitario, il disegno o modello è nullo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 3, lettera a)
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 25, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 4, 5 e 6
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 36, paragrafo 1, lettera c)
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 47, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 61, paragrafo 5
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 58
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 60
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 130, paragrafo 1
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002, articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002, articolo 4, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002, articolo 11, paragrafo 3

Disegno o modello comunitario registrato per segnaletica orizzontale: nullità per incoerenza delle prospettive

La pronuncia riguarda un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE proposto dalla titolare di un disegno o modello comunitario registrato contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che ne aveva dichiarato la nullità. La controversia concerneva la rappresentazione di una segnaletica orizzontale e, in particolare, la questione se le quattro prospettive depositate consentissero di identificare un unico prodotto ai sensi del regolamento n. 6/2002.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il disegno o modello contestato era stato registrato nel 2009 e rinnovato più volte dalla ricorrente, Orgatex GmbH & Co. KG. Nel 2020 Lawrence Longton aveva chiesto la dichiarazione di nullità invocando l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), e, in via subordinata, l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 4 e 6.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda di nullità, ritenendo che il disegno o modello fosse unitario, con prospettive coerenti, oltre che nuovo e dotato di carattere individuale. In appello, invece, la commissione di ricorso aveva annullato quella decisione e dichiarato nullo il disegno o modello, ritenendo che le rappresentazioni potessero essere lette in due modi diversi ma, in entrambi i casi, con incoerenze insanabili. Secondo la commissione, le prospettive non mostravano un solo disegno o modello ma almeno due.

Ricevibilità del ricorso e dei documenti nuovi

L’interveniente aveva eccepito la tardività del ricorso. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, precisando che il termine di due mesi di cui all’articolo 61, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 va aumentato del termine forfettario di dieci giorni per la distanza previsto dall’articolo 60 del regolamento di procedura. Poiché la notifica era avvenuta il 18 novembre 2022 e il ricorso era stato depositato il 27 gennaio 2023, il termine era rispettato.

Il Tribunale ha poi dichiarato irricevibili le fotografie del prodotto effettivamente commercializzato prodotte per la prima volta in giudizio. Il controllo del Tribunale, nell’ambito dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, verte infatti sulla legittimità della decisione dell’EUIPO e non consente di riesaminare i fatti alla luce di documenti nuovi non presenti nel fascicolo amministrativo.

Quadro normativo rilevante

La decisione si fonda principalmente sull’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che definisce il disegno o modello come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte risultante, in particolare, da linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale e/o materiali. Il Tribunale richiama inoltre:

  • l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), sulla nullità per mancanza dei requisiti dell’articolo 3;
  • l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), sulla necessità di una rappresentazione riproducibile;
  • l’articolo 47, paragrafo 1, sul rigetto della domanda se il disegno o modello non corrisponde alla definizione legale;
  • le disposizioni del regolamento n. 2245/2002 sulle modalità di presentazione delle prospettive.

Ragionamento della Corte: unicità del disegno o modello e coerenza delle prospettive

Il Tribunale ricorda che l’elemento determinante è l’aspetto del prodotto e che la rappresentazione depositata deve consentire di identificare chiaramente l’oggetto della protezione. Ne deriva che le prospettive devono essere coerenti tra loro e mostrare l’aspetto di un solo e medesimo prodotto; divergenze solo minime possono essere tollerate, ma non incoerenze insolubili.

Il Tribunale precisa anche che l’esame ai sensi dell’articolo 3, lettera a), si svolge sulla base della rappresentazione iscritta nel registro, non su spiegazioni successive del titolare o su prodotti effettivamente commercializzati. Le osservazioni del depositante possono rilevare solo se emergono dalla rappresentazione stessa.

Assenza di un principio di interpretazione favorevole al titolare

Uno dei punti centrali della pronuncia è il rigetto dell’argomento della ricorrente secondo cui esisterebbe un principio di interpretazione favorevole al depositante o al titolare del disegno o modello. Il Tribunale afferma che il regolamento n. 6/2002 non contiene una simile regola. Il considerando 24, invocato dalla ricorrente, si limita a sottolineare la semplicità e l’accessibilità della procedura di registrazione, ma non impone un’interpretazione favorevole nella fase di esame o di nullità.

Al contrario, poiché il disegno o modello registrato gode di presunzione di validità nei procedimenti per contraffazione, il controllo in sede di nullità deve essere rigoroso, per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione.

Valutazione delle due possibili letture delle prospettive

Il Tribunale esamina entrambe le combinazioni prospettiche considerate dalla commissione di ricorso:

  • la prima, secondo cui le prospettive 1.1 e 1.2 rappresentano la parte anteriore e le prospettive 1.3 e 1.4 la parte posteriore;
  • la seconda, secondo cui la prospettiva 1.1 mostra la parte anteriore e le altre tre la parte posteriore.

In entrambi i casi, il Tribunale conferma la presenza di incoerenze insanabili. Quanto alla prima ipotesi, osserva che non si spiega perché alcune linee di contorno compaiano in modo diverso o assente tra prospettive che dovrebbero rappresentare la stessa parte del prodotto, né perché le differenze di sfumatura e luminosità possano derivare da una semplice variazione dell’angolo di ripresa, specie in assenza di una sorgente luminosa dimostrata.

Quanto alla seconda ipotesi, il Tribunale rileva che essa è già di per sé poco logica e non plausibile, poiché implicherebbe una sola prospettiva della parte anteriore e tre della parte posteriore. Anche qui, le differenze di colore, di tratteggio delle linee, di profondità visiva e di rappresentazione della finestra interna non trovano una spiegazione coerente nelle immagini depositate.

Irrilevanza del prodotto effettivamente commercializzato

Il Tribunale respinge anche il tentativo della ricorrente di fare leva sul prodotto realmente commercializzato. Tali elementi, oltre a essere stati prodotti tardivamente, non possono correggere incoerenze che non risultano superabili dalle rappresentazioni depositate. Il confronto con il prodotto commercializzato ha solo funzione illustrativa e non può sostituire la lettura delle prospettive registrate.

Esito della causa e dispositivo

Il Tribunale conclude che le prospettive depositate non mostrano un disegno o modello unitario e che il disegno o modello contestato è stato iscritto in violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002. Di conseguenza, la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), è confermata e non occorre esaminare l’ulteriore motivo relativo a novità e carattere individuale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b).

Il ricorso è stato integralmente respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese, comprese quelle dell’EUIPO e dell’interveniente, essendo stata svolta l’udienza.

Principi pratici per gli operatori

La sentenza conferma che, in materia di disegni e modelli UE:

  • la rappresentazione depositata è decisiva e deve essere internamente coerente;
  • il richiamo a spiegazioni ex post o al prodotto reale ha portata molto limitata;
  • in nullità non opera alcuna presunzione interpretativa favorevole al titolare;
  • incoerenze tra prospettive che impediscono di identificare un unico oggetto portano alla nullità del disegno o modello.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli dell’unione europeanullità del disegno o modello registratorequisiti di registrabilitàinterpretazione delle rappresentazioni graficheprocedure dinanzi all’EUIPO

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