Cassazione Civile, Ordinanza n. 12423/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale relativo a un albergo, con cui l’Ufficio aveva rettificato la rendita catastale proposta tramite Docfa dal padre, elevandola a euro 77.922,00. L’immobile era pervenuto alle tre figlie in comproprietà pro indiviso per effetto di un patto di famiglia. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo legittima la nuova stima catastale e osservando che la contribuente non aveva fornito elementi fattuali idonei a giustificare parametri diversi. In cassazione, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 74, comma 1, L. 342/2000, sostenendo che le rendite catastali producono effetti solo dalla notificazione e che sul punto si sarebbe già formato giudicato in un precedente contenzioso relativo alla medesima unità immobiliare e ad annualità diverse. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare: l’atto di classamento era stato impugnato da una sola comproprietaria, senza la partecipazione delle altre due, necessaria in un giudizio che incide sulla natura e sul classamento del bene comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari e decida nel merito, liquidando anche le spese dell’intero giudizio. La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso sulla notificazione della rendita, perché il difetto di litisconsorzio necessario era assorbente e rilevabile d’ufficio.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. 342/2000
a decorrere dal 1° gennaio 2000 le rendite catastali hanno efficacia solo con la loro notificazione
la ricorrente invocava la norma per sostenere l’inefficacia della rendita rettificata prima della notificazione; la Corte non entra nel merito della questione perché accoglie il rilievo preliminare sul contraddittorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge
art. 354 c.p.c.
richiamato per affermare che, in presenza di litisconsorzio necessario non integro non sanato in appello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice
art. 383, terzo comma, c.p.c.
norma applicata per disporre la cassazione con rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, dopo la rilevazione del vizio di contraddittorio
ICI
imposta locale cui l’avviso di accertamento catastale risultava funzionale, secondo la descrizione fattuale della controversia
Massime di principio
- Nel contenzioso catastale avente ad oggetto il classamento o la rettifica della rendita di un immobile in comproprietà, è necessario il litisconsorzio di tutti i comproprietari, poiché la decisione incide unitariamente sulla natura del bene e produce effetti rilevanti ai fini impositivi.
- La mancata partecipazione di tutti i contitolari del bene integra un vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; se non sanato nel merito, comporta la cassazione della decisione e il rinvio al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
- Quando la Corte rileva un difetto di contraddittorio assorbente, non esamina le ulteriori censure di ricorso, poiché la questione processuale impedisce la valida prosecuzione del giudizio di merito.
- In presenza di litisconsorzio necessario non integro, il giudice di appello che non rimetta la causa al primo grado ex art. 354 c.p.c. espone la sentenza a cassazione con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c.
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