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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20682/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Brescia limitatamente alla mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame specifico sul punto. La parte residua della sentenza impugnata è stata confermata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava l'omessa motivazione della Corte d'appello in relazione alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.). In primo grado, con rito abbreviato, l'imputato era stato condannato a 2 anni e 4 mesi; la Corte d'appello ha ridotto la pena a 2 anni. Il difensore aveva chiesto la sospensione condizionale dopo la riduzione; anche il Procuratore Generale aveva sollecitato tale beneficio. L'appellante aveva comunque allegato elementi rilevanti (età avanzata, assenza di condotte distrattive, tentativi di recupero crediti) potenzialmente idonei alla concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia motivato il mancato esercizio dei poteri di cui all'art. 597, comma 5, c.p.p., ossia non abbia valutato e spiegato espressamente perché negare la sospensione condizionale malgrado la richiesta e gli elementi prodotti.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello è obbligato a motivare il mancato esercizio dei poteri previsti da tale norma quando l'imputato, in appello, formuli una richiesta specifica e produca elementi astrattamente idonei alla sua accoglienza; l'omessa motivazione configura vizio da annullamento.

  • art. 164 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena va valutata con una specifica prognosi di non pericolosità e tiene conto delle condizioni personali e delle circostanze che possono far ritenere non necessaria l'esecuzione della pena; elementi che hanno influenzato in senso favorevole la riduzione della pena possono essere rilevanti anche ai fini del beneficio ex art. 164.

Massime di principio

  • Se l'imputato, in sede di appello, chiede la sospensione condizionale e produce elementi rilevanti, il giudice d'appello deve valutare espressamente e motivare l'accoglimento o il rigetto della richiesta; la mera conferma "nel resto" della pronuncia di primo grado non supplisce a questa motivazione.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio (es. riduzione della pena) non sostituisce la specifica valutazione prognostica richiesta per la sospensione condizionale: il giudice deve motivare distintamente su entrambi i profili.
  • Elementi utilizzati per ridurre la pena in appello (età, limitata intensità del dolo, non allarmante gravità del fatto, tentativi di recupero del credito) sono anche pertinenti per la concessione della sospensione condizionale e, se valorizzati, richiedono che il giudice spieghi perché non ne scaturisca il beneficio.
  • L'omessa motivazione sul rifiuto del beneficio comporta annullamento limitato della sentenza e rinvio per nuovo esame, non la riforma automatica della decisione sul beneficio.
  • Quando il Pubblico Ministero sollecita espressamente un beneficio (ad es. il Procuratore Generale che chiede la sospensione), ciò rafforza l'esigenza che il giudice motivi compiutamente la propria decisione.

Testo integrale

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