Sentenza del 29/05/2015 n. 4919 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Studi di settore - Metodo analitico-induttivo - Mancanza contraddittorio preventivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. 600/1973. In particolare, ha lamentato l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e ha dimostrato che i risultati economici ridotti erano giustificati dalla fase di avvio della società (start up), caratterizzata da rilevanti costi per campagne pubblicitarie finalizzate al lancio e alla diffusione di un nuovo marchio.
La decisione
L'operato dell'Ufficio è stato censurato perché l'accertamento si basava esclusivamente sugli studi di settore senza il preventivo contraddittorio con il contribuente. È stata inoltre ritenuta rilevante la prova fornita dal contribuente circa le ragioni concrete dei modesti risultati economici, riconducibili ai costi iniziali di promozione e avviamento dell'attività. L'accertamento, pertanto, non può essere validamente fondato sui soli scostamenti dagli studi di settore in assenza di un confronto preventivo e di ulteriori elementi individualizzanti.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 600/1973
metodo analitico-induttivo
La disposizione consente l'accertamento analitico-induttivo, ma non legittima un accertamento fondato esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore senza un esame concreto della posizione del contribuente e senza contraddittorio preventivo.
Studi di settore
Gli studi di settore costituiscono strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi o compensi, ma il relativo scostamento non è sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento. L'Amministrazione deve consentire il contraddittorio e valutare le giustificazioni specifiche fornite dal contribuente.
Massime di principio
- Un accertamento basato sugli studi di settore non dovrebbe essere fondato sul solo scostamento dai parametri statistici: occorrono ulteriori elementi riferiti concretamente all'attività del contribuente.
- Il contraddittorio preventivo è essenziale per consentire al contribuente di spiegare le anomalie economiche e all'Ufficio di valutare tali spiegazioni prima dell'emissione dell'atto.
- Le difficoltà tipiche della fase di start up, come ingenti costi pubblicitari per il lancio di un nuovo marchio, possono costituire una giustificazione idonea dei risultati inferiori alle aspettative, se documentate in modo puntuale.
- La prova del contribuente deve essere concreta, coerente e adeguatamente documentata; le spiegazioni generiche o meramente assertive possono non essere sufficienti.
- L'Amministrazione deve motivare l'accertamento considerando le specificità dell'impresa e le osservazioni formulate nel contraddittorio.
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