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Ordinanza

Ordinanza n. 2051/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa201600583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: istanza di correzione dell'ordinanza cautelare relativa all'assegnazione insufficiente di ore di sostegno scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore e minore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto l'accoglimento della domanda cautelare proposta contro l'assegnazione al minore di un numero insufficiente di ore di sostegno, pari a 12 ore settimanali, e contro gli atti con cui le amministrazioni scolastiche avevano assegnato all'istituto un numero di insegnanti ritenuto insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno agli alunni con grave disabilità. Nel ricorso erano state formulate anche domande di riconoscimento del diritto al sostegno secondo il rapporto 1/1, di condanna all'assegnazione di 18 ore settimanali e di risarcimento del danno non patrimoniale. Con l'istanza di correzione è stato rilevato che l'ordinanza cautelare, nel liquidare le spese di lite in favore della parte ricorrente, non aveva precisato la distrazione delle spese in favore del difensore, benché tale richiesta fosse stata formulata nel ricorso. Il Ministero ha confermato che le spese non erano state corrisposte direttamente alla parte ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo necessario integrare il dispositivo dell'ordinanza precedente. Dopo le parole relative alla liquidazione di € 500,00 in favore della parte ricorrente devono essere aggiunte le parole: "con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario". È stata inoltre ordinata alla Segreteria l'annotazione prevista dall'art. 86, comma 3, c.p.a. La pronuncia non riesamina il merito della controversia sull'assegnazione delle ore di sostegno, ma corregge esclusivamente il capo relativo alle spese.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto è stato utilizzato per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Impone l'annotazione della correzione sul provvedimento originale da parte della Segreteria.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute delle parti e dei soggetti citati.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per disporre l'omissione o l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione di errore materiale è accoglibile quando il provvedimento non riproduce nel dispositivo una precisazione richiesta e coerente con quanto già deciso, senza necessità di riesaminare il merito della controversia.
  • Quando una parte abbia formulato una richiesta di distrazione delle spese e il difensore si sia dichiarato antistatario, il dispositivo che liquida le spese in favore della parte può essere corretto mediante l'inserimento della relativa distrazione in favore del difensore.
  • La correzione del provvedimento giurisdizionale deve essere annotata dalla Segreteria sul provvedimento originale secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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