Ordinanza n. 1684/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di ritiro cautelativo delle armi ai sensi dell’art. 39 TULPS, adottato il 23 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di ritiro cautelativo delle armi adottato dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza della Questura di Roma ai sensi dell’art. 39 TULPS, oltre agli atti presupposti, successivi e consequenziali. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità della protrazione degli effetti del ritiro, evidenziando che, secondo quanto risultante dalla memoria dell’amministrazione, non era stata formulata alcuna proposta di revoca della qualifica di guardia particolare giurata né di adozione di un divieto di detenzione di armi e munizioni. Ha inoltre rappresentato il grave pregiudizio economico derivante dalla sospensione dall’attività lavorativa svolta presso una società privata del settore.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris nei limiti propri della cognizione cautelare, rilevando che il ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS ha natura temporanea e che, dopo il ritiro del 23 gennaio 2026, non risultavano adottati dal Questore o dal Prefetto provvedimenti ai sensi della medesima disposizione, né risultava formulata una proposta di revoca della qualifica di guardia particolare giurata o di divieto di detenzione di armi e munizioni. Ha ravvisato anche il periculum in mora, in ragione dei rilevanti pregiudizi economici conseguenti alla sospensione dell’attività lavorativa. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato nelle more della decisione di merito, fissata per il 27 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
ritiro cautelativo delle armi; provvedimento solo temporaneo
Il ritiro cautelativo delle armi costituisce una misura temporanea; la protrazione dei suoi effetti, in assenza di successivi provvedimenti del Questore o del Prefetto previsti dalla stessa disposizione, presenta profili di fumus boni iuris.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Il ritiro cautelativo delle armi previsto dall’art. 39 TULPS ha natura temporanea e non può mantenere indefinitamente i propri effetti in assenza dell’adozione dei successivi provvedimenti previsti dalla stessa disposizione.
- Quando, dopo il ritiro cautelativo delle armi, non risultino adottati dal Questore o dal Prefetto ulteriori provvedimenti in ordine al divieto di detenzione o alla posizione dell’interessato, sussiste, nei limiti della cognizione cautelare, un possibile vizio di legittimità idoneo a integrare il fumus boni iuris.
- La sospensione dall’attività lavorativa conseguente al ritiro delle armi può integrare il periculum in mora quando determini rilevanti pregiudizi economici per il destinatario della misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 138/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 550/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 796/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 797/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 798/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 799/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →