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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37268/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per falsificazione di un certificato di accertamento della morte (in concorso col medico necroscopo Boccaforno), deducendo: (i) vizio di motivazione sull'interpretazione della conversazione telefonica intercettata tra lui e il D'Alessio (si contestava l'errata lettura di riferimenti a un medico non di Canosa); (ii) vizio di motivazione sulla valutazione dell'attendibilità dei testi della difesa; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto nella forma di cui all'art. 489 c.p. (sostenendo che il Benedettini fosse indifferente alla veridicità del certificato e che, nella peggiore delle ipotesi, potesse configurarsi al più l'uso di atto falso, ormai prescritto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sull'interpretazione delle intercettazioni e sull'attendibilità dei testi (questioni di fatto riservate al giudice di merito salvo manifesta illogicità). Quanto alla qualificazione giuridica, ha condiviso la motivazione dei giudici di merito che avevano individuato un contributo apprezzabile del Benedettini alla falsificazione: dalla conversazione erano desumibili espressioni indicative di consapevolezza (citate parole del ricorrente come "..è come se fosse venuto.." e "..gli abbiamo dato noi tutto.."). Pertanto è stata ritenuta corretta la configurazione del concorso nei reati ascritti (artt. 110, 479 in relazione all'art. 476, comma 2 c.p.). È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha applicato il principio secondo cui è necessario un comportamento esteriore idoneo a fornire un contributo apprezzabile alla commissione del reato

  • art. 479 cod. pen.

    Norma relativa alla formazione o rilascio di atti pubblici falsi; la fattispecie è stata ritenuta integrata in concorso con il medico necroscopo

  • art. 476, comma secondo cod. pen.

    Riferimento alla specifica ipotesi di falso in certificato di morte: la Corte ha confermato la qualificazione adottata dai giudici di merito

  • art. 489 cod. pen.

    Norma evocata dal ricorrente per una possibile riqualificazione (uso di atto falso); la Corte ha ritenuto che i fatti dimostrassero consapevolezza e contributo alla falsificazione, quindi la riqualificazione non fosse aderente agli elementi di fatto

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite di estensione del ricorso in Cassazione: il ricorrente ha esercitato il gravame nei limiti consentiti dall'articolo

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021)

    Principio sul sindacato delle intercettazioni in Cassazione: l'interpretazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019)

    Criteri sul concorso di persone: occorre un contributo esteriore idoneo ad agevolare o rafforzare l'opera altrui, accrescendo la probabilità della realizzazione del reato

Massime di principio

  • In Cassazione la valutazione dell'interpretazione delle intercettazioni e dell'attendibilità dei testi è prevalentemente questione di fatto: può essere impugnata con successo solo dimostrando manifesta illogicità, contraddizione o aporia insanabile nella motivazione di merito
  • Per configurare il concorso di persone è sufficiente che il partecipante abbia tenuto una condotta esteriore che abbia agevolato o rafforzato l'opera altrui, accrescendo la possibilità del reato; anche ruoli amministrativi possono integrare tale contributo se concretamente collegati alla falsificazione
  • La mancata riqualificazione a una fattispecie meno grave (es. art. 489 o uso di atto falso) può essere confermata se dagli elementi di fatto emerge la consapevolezza e il contributo diretto alla falsificazione; la mera indifferenza o l'asserita mancanza di compiti amministrativi non escludono responsabilità se vi sono elementi che indicano partecipazione consapevole
  • Chi impugna in Cassazione deve concentrare i mezzi di doglianza sulla dimostrazione di vizi logico-giuridici chiari nella motivazione di merito (mansioni non svolte, contraddizioni probatorie, evidenti errori nello svolgimento del principio di causalità) per oltrepassare il limite del sindacato di legittimità
  • Se si intende contestare la qualificazione giuridica, occorre dimostrare che gli elementi fattuali dimostrino in modo univoco la sussistenza della diversa fattispecie; la semplice possibilità teorica di una riqualificazione non è sufficiente

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