Sentenza n. 2809/2026 - Milano, Sezione 1
per L'ESATTA OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza n. 816/2025 emessa nel giudizio R.G. n. 1594/2024 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 settembre 2025, notificata il 19 settembre 2025 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente – carta docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ordinato l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2024/25 e condannato il Ministero all'accredito dell'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre agli interessi legali e all'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito tardivamente il comando giudiziale, accreditando al ricorrente le somme dovute. Il ricorrente ha quindi insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, il Ministero ha eseguito il giudicato e il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza ordina inoltre all'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme al d.P.C.m. 28 novembre 2016, la base normativa delle modalità di attribuzione della Carta elettronica del docente.
d.P.C.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando, nelle more del processo, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato e il ricorrente consegue il bene della vita richiesto.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda principale è divenuta improcedibile per avvenuta soddisfazione.
- La serialità della controversia e il limitato impegno difensivo richiesto per l'esecuzione di un giudicato su una questione standardizzata possono giustificare una liquidazione delle spese contenuta rispetto ai parametri ordinari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →