Cassazione Penale, Sentenza n. 5456/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania (20/05/2023) che aveva confermato la misura cautelare in carcere (convalidata dal GIP il 02/05/2023) per il reato di concorso in estorsione aggravata dall'impiego del metodo mafioso. Il ricorrente lamentava: 1) la mancata messa a disposizione, da parte del pubblico ministero, dei file audio delle intercettazioni (depositati tardivamente e dunque non accessibili in udienza), con pretesa compromissione del diritto di difesa; 2) la carenza delle esigenze cautelari e l'omessa adozione di una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è manifestamente infondato perché dalla documentazione risulta che l'arresto era avvenuto in flagranza (28/04/2023) e la convalida e misura cautelare erano già state adottate; il PM aveva informato i difensori (04/05/2023) della possibilità di esaminare gli atti e ascoltare i file depositati presso l'archivio informatico (CIT) e ha trasmesso alcuni file al Tribunale del riesame ma fuori termine, con esclusione del loro utilizzo per violazione del contraddittorio; tuttavia la difesa non ha formulato richieste tempestive e specifiche di accesso ai file in sede di riesame. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'onere della richiesta tempestiva e puntuale incombe sul difensore e che l'omesso deposito dei brogliacci o dei file non comporta automaticamente nullità quando il PM abbia comunque fornito documentazione sommaria idonea a rappresentare il contenuto delle intercettazioni. Sotto il profilo cautelare, la Corte ha ritenuto lecita la valutazione del Tribunale del riesame che ha motivato la necessità della detenzione con riferimento alle modalità concrete e alla gravità dei fatti, in linea con l'art. 274 c.p.p. e le modifiche introdotte dalla L. 47/2015. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; riferimento procedurale alla modalità di trattazione del ricorso.
art. 274 c.p.p.
art. 274, comma 1, lett. b) e c.
consentono di valutare il pericolo di reiterazione dei reati in base alle modalità e circostanze concrete del fatto; la gravità astratta del reato non è di per sé sufficiente, ma le modalità fattuali sono elementi decisivi per la prognosi di pericolosità.
art. 133 c.p.
i criteri di cui all'art. 133 (elementi della personalità e circostanze del fatto) sono utili anche per valutare la pericolosità dell'indagato ai fini cautelari.
Legge n. 47/2015
ha modificato l'art. 274 c.p.p.: pur limitando la possibilità di desumere automaticamente pericolo di fuga/recidiva dalla sola gravità del reato, lascia comunque spazio alla valutazione delle concrete modalità di condotta come elementi decisivi.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
art. 94 comma 1-ter disp. Att. cod proc pen.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (annotazioni/esecuzioni previste dalle disposizioni di attuazione).
Massime di principio
- Il difensore ha l'onere di richiedere tempestivamente e in modo specifico l'accesso ai file audio delle intercettazioni (indicando i file e le ragioni d'urgenza); l'assenza di una richiesta puntuale può far venir meno la violazione del diritto di difesa.
- Il mancato deposito formale dei "brogliacci" o dei file audio in sede di riesame non determina automaticamente nullità: è spesso sufficiente che il PM abbia fornito documentazione sommaria e che il Tribunale motivi adeguatamente sulle eventuali difformità specificamente contestate dalla difesa.
- La misura cautelare può essere giustificata con riferimento alle modalità concrete e alla gravità del fatto-reato: non è necessaria una valutazione basata esclusivamente sul titolo di reato.
- Se vi è un ritardo nella messa a disposizione delle intercettazioni, il difensore deve sollevare immediatamente l'eccezione e chiedere il rinvio o l'accesso effettivo (deposito presso CIT, copia dei file); la mancata iniziativa difensiva può essere considerata inerzia.
- Prassi consigliata per il difensore: formulare istanze scritte dettagliate e tempestive per l'accesso ai file, conservare prove delle richieste, segnalare specifiche difformità tra trascrizioni e audio e chiedere espressamente al tribunale di motivare su tali punti.
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