Cassazione Penale, Sentenza n. 04248/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di rissa aggravata. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza per omesso preventivo interrogatorio (violazione degli artt. 291, 292, 274, 125 c.p.p.), sostenendo che non sussisteva la deroga prevista per l'interrogatorio preventivo; 2) mancata gravità indiziaria e travisamento dei fatti con riferimento alla dinamica della rissa e all'uso di bastoni/armi da parte dell'indagato e della fazione avversa (riferimenti agli artt. 273 c.p.p. e 588 c.p.); 3) assenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione, contestando l'interpretazione delle intercettazioni ambientali e sostenendo che si trattava solo di sfoghi non riconducibili a volontà aggressiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la deroga all'interrogatorio preventivo è applicabile nel caso di reato commesso con uso di armi o mezzi di violenza personale e le risultanze investigative (tra cui la presenza di almeno tre bastoni e le captazioni) giustificano tale valutazione e le esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c). La Corte ha altresì precisato che la motivazione del tribunale del riesame andava corretta nella parte in cui motivava la deroga con la necessità organizzativa di procedere unitariamente per tutti i corrissanti, ma ha confermato la legittimità della misura sulla base dell'uso di armi. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mira a rinnovare la valutazione di merito sulle risultanze probatorie; le dichiarazioni testimoniali, il rinvenimento delle armi, i referti e le captazioni costituiscono quadro indiziario convergente. Il terzo motivo è inammissibile o generico: le intercettazioni e le espressioni di gravità di intenti (anche omicidi) giustificano la sussistenza del pericolo di reiterazione. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La deroga all'obbligo dell'interrogatorio preventivo può applicarsi quando sussistono esigenze cautelari fondate (art. 274) e, specificamente, per delitti commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale; nondimeno la deroga non può essere giustificata per ragioni meramente organizzative se non ricorrono i presupposti sostanziali
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle garanzie procedurali connesse all'adozione delle misure cautelari
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento delle esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione, che può giustificare misure personali anche senza preventivo interrogatorio quando il delitto è commesso con uso di armi
art. 125, cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi relativi alla motivazione e alle garanzie difensive in fase cautelare
art. 273, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella doglianza sulla valutazione della gravità indiziaria della rissa
art. 588, cod. pen.
Riferimento al reato di lesioni personali (richiamato nella valutazione della gravità degli episodi e delle conseguenze subite dalle vittime)
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che ha autorizzato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto
art. 12 e art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Richiamati nella discussione giurisprudenziale circa la valutazione di domande cautelari riguardanti più indagati e reati connessi o probatoriamente collegati
Massime di principio
- La deroga all'interrogatorio di garanzia (art. 291, comma 1-quater c.p.p.) è applicabile solo se sussistono presupposti sostanziali (es. delitto commesso con uso di armi o mezzi di violenza personale) e non può essere motivata soltanto da esigenze organizzative derivanti dalla pluralità di indagati
- Nei procedimenti per rissa e reati violenti, il rinvenimento di armi/strumenti e referti medici, le dichiarazioni testimoniali indipendenti e le intercettazioni convergenti costituiscono elemento serio di gravità indiziaria idoneo a motivare misure cautelari
- Le doglianze che impugnano la valutazione di fatto delle risultanze investigative (ricostruzione dei fatti, interpretazione delle intercettazioni) sono spesso inammissibili o inefficaci in sede di impugnazione quando non provino un travisamento specifico e dimostrabile
- Per fondare la mancata necessità di misure cautelari in ordine al pericolo di reiterazione occorre argomentare concretamente sull'assenza di indici di propensione alla violenza, non limitandosi a interpretazioni alternative delle conversazioni intercettate
- Il giudice di merito deve motivare distintamente le ragioni per le quali ritiene sussistente la deroga all'interrogatorio preventivo rispetto alla possibilità di dover decidere unitariamente su più indagati; eventuali errate formule logiche del giudice di merito possono essere corrette in sede di esame ma non necessariamente comportano l'annullamento della misura se altri fondamenti tengono
- Le espressioni minacciose o di intenti violenti emerse in intercettazioni, se inserite in un contesto probatorio coerente, possono giustificare la sussistenza del pericolo di reiterazione e, quindi, misure cautelari
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