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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8203/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli contestando principalmente: per Ascolese, la mancata motivazione circa il suo concorso nel reato (sostenendo di essere mero prestanome, privo della consapevolezza richieste dal dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale) e chiedendo la riqualificazione in bancarotta semplice documentale; per Alvino, la mancanza di prova del dolo per la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (tra cui la cessione dell'autovettura), il travisamento delle dichiarazioni rese in dibattimento, la mancata prova della qualifica di amministratore di fatto e censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per manifesta infondatezza o perche  le censure attengono al merito. Quanto ad Ascolese, la Corte ha ritenuto che il suo comportamento omissivo nella tenuta delle scritture, unito all'abdicazione ai doveri di vigilanza del formalmente nominato amministratore, integrasse il dolo generico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale; ha respinto la richiesta di riqualificazione del fatto come bancarotta semplice. Quanto ad Alvino, le critiche sono state ritenute sovrapponibili a un diverso apprezzamento delle prove (materia di merito) e quindi non sindacabili in Cassazione; anche le doglianze sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti generiche sono state ritenute infondate. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • r.d. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare), art. 219, secondo comma, n. 1

    Norma che configura il delitto di bancarotta fraudolenta aggravata; applicata per riconoscere l'unificazione delle condotte contestate e per inquadrare le condotte di distrazione e di alterazione/omissione delle scritture contabili.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 216, ultimo comma

    Richiamata in relazione alle pene accessorie fallimentari applicate in combinato con la condanna principale.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; invocata dal ricorrente per dedurre violazione di norme penali e della motivazione, ma la Corte l'ha valutata ed ha dichiarato i motivi inammissibili o manifestamente infondati.

  • codice penale, art. 110

    Principio sul concorso di persone nel reato: richiamato nella censura, ma la Corte ha ritenuto che il concorso potesse emergere anche per condotte omissive del formalmente nominato amministratore.

  • codice penale, art. 133

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; citata in relazione al diniego delle attenuanti per Alvino e valutata dalla Corte come giudizio di merito adeguatamente motivato dal giudice di merito.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma che disciplina la condanna al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La posizione di amministratore, anche se formale o di "prestanome", comporta doveri di vigilanza e controllo: l’abdicazione a tali doveri può integrare il dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale quando l’omissione renda impossibile la ricostruzione della contabilità.
  • Per la riqualificazione in bancarotta semplice il ricorrente deve fornire elementi che dimostrino l’assenza del dolo specifico; la mera eccezione sulla valutazione probatoria del merito non basta in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione sindaca la legittimità e la motivazione dei giudici del merito: vizi di motivazione macroscopici, contraddittorietà o illogicità possono giustificare l’annullamento, ma una diversa valutazione delle stesse prove rientra nel sindacato di merito e non nell’ambito della cassazione.
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti generiche sono valutate come giudizi di fatto: sono insindacabili se il giudice di merito ha dato conto degli elementi ritenuti decisivi (es. precedenti, gravitaà del fatto).
  • Nel contestare responsabilità penale per reati fallimentari basati su omissioni documentali, occorre dimostrare non solo la carenza contabile, ma l’atteggiamento colpevole (consapevolezza del rischio di alterazione/occultamento e mancato esercizio dei poteri di controllo).

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