Sentenza n. 371/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 320/2024, pubblicata il 7/11/2024, RG n. 146/2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 320/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento delle somme spettanti per il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici indicati nella pronuncia, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, era decorso prima della proposizione del ricorso. L'Ufficio Scolastico Regionale si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato l'inadempimento né la spettanza della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del giudizio di ottemperanza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza e all'azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prevedendo l'attivazione del commissario su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e l'esecuzione dell'incarico entro i successivi 120 giorni. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e di imporre all'Amministrazione le modalità di esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo la notificazione del titolo giudiziale e il decorso del termine di 120 giorni concesso per l'adempimento.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale cui si riferiva il diritto al beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, la procedibilità del ricorso presuppone, quando applicabile, la notificazione del titolo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione l'adempimento integrale del titolo entro un termine assegnato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'attivazione su istanza del creditore e attribuendogli i poteri necessari all'esecuzione del giudicato.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa e a fronte dell'inadempimento del titolo giudiziale, non impedisce l'accoglimento del ricorso di ottemperanza e l'adozione di misure sostitutive.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso; la relativa distrazione può essere disposta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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