Sentenza n. 3954/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 342/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alle ricorrenti il diritto all'accredito sulla carta del docente di somme complessivamente pari a 8.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, che aveva imposto l'accredito sulla carta del docente di 1.500 euro, 3.000 euro, 2.500 euro e 1.500 euro in favore delle rispettive beneficiarie. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha previamente rilevato un problema di leggibilità delle procure alle liti di due ricorrenti e ha ordinato il deposito di copie leggibili, adempimento eseguito nel termine perentorio. Quanto alla procedibilità, il ricorso è stato proposto dopo la notifica al Ministero della sentenza munita di attestazione di conformità e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice ha inoltre esaminato il rapporto tra la nozione di titolo esecutivo e la spedizione in forma esecutiva, ritenendo sufficiente, ai fini della decorrenza del termine, la notifica della sentenza dotata di attestazione di conformità presso la sede del debitore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, attribuendogli un termine di sessanta giorni dall'investitura da parte del creditore e il potere di adottare gli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali variazioni di bilancio, stipulazioni di mutui e prestiti o altri atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, incluso l'ordine di adempimento e la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione debitrice e costituisce condizione di procedibilità del giudizio esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Individua il titolo esecutivo come l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva è distinta dalla nozione di titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione; ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 rileva la notifica della sentenza munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile se sono decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La nozione di titolo esecutivo prevista dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 coincide con l'atto giudiziario che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e non con la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.; dopo le modifiche della legge Cartabia, la notifica di una sentenza munita di attestazione di conformità è sufficiente a far decorrere il termine dilatorio.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, precisandone poteri e termine di intervento.
- Il commissario ad acta non ha diritto a compenso quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
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