Ordinanza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento notificato in data 29 ottobre 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza del ricorrente di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale presentata dal ricorrente in data 18 luglio 2025 ai sensi del d.lgs. 142/2015, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente medesimo alle predette misure.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, motivato dalla tardiva presentazione della domanda di protezione
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio notificato il 29 ottobre 2025, con cui era stata respinta l’istanza di ammissione alle misure di accoglienza presentata il 18 luglio 2025, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto alle misure. In sede cautelare ha dedotto, anzitutto, l’obbligo di disapplicare l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 per contrasto con la direttiva 2013/33/UE: secondo la prospettazione, l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva non consente di escludere integralmente l’accoglienza in caso di presentazione tardiva della domanda, ma attribuisce soltanto la facoltà di ridurre le condizioni materiali di accoglienza. È stata inoltre dedotta la violazione del principio di proporzionalità, che deve informare l’azione amministrativa ai sensi della direttiva, nonché la dubbia tempestività della domanda, in relazione alla corretta individuazione del dies a quo del termine di novanta giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris con riferimento ai tre profili dedotti: possibile contrasto della disciplina interna con la direttiva 2013/33/UE e conseguente obbligo di disapplicazione; violazione del principio di proporzionalità; dubbia decorrenza del termine per valutare la tempestività della domanda di protezione internazionale. Per evitare il pregiudizio allegato, ha sospeso l’efficacia del provvedimento prefettizio, ordinato alla Prefettura di riesaminare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e disposto l’immediato collocamento del ricorrente in un’apposita struttura, nelle more del giudizio, ai sensi della normativa vigente. La valutazione cautelare non ha definito il merito delle questioni interpretative. La trattazione di merito è stata fissata per il 17 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni
La disposizione interna costituisce la base del rigetto prefettizio ed è stata ritenuta di dubbia compatibilità con la direttiva 2013/33/UE, in quanto sembrerebbe collegare alla tardiva presentazione della domanda l’esclusione dalle misure di accoglienza.
art. 20, par. 2, direttiva 2013/33/UE
non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma soltanto la facoltà dell’Amministrazione procedente di ridurre le misure stesse
La norma europea è richiamata quale parametro della possibile disapplicazione della disciplina interna, perché il ritardo non comporterebbe automaticamente la perdita dell’accoglienza, ma consentirebbe soltanto una riduzione delle misure.
art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE
È richiamato quale fondamento del principio di proporzionalità che deve orientare l’azione amministrativa in materia di condizioni materiali di accoglienza.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando la normativa interna collega alla presentazione tardiva della domanda di protezione internazionale l’esclusione dalle misure di accoglienza, il giudice deve verificare la compatibilità di tale disciplina con l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE, che può essere interpretato nel senso che il ritardo consente una riduzione delle condizioni materiali, ma non necessariamente l’esclusione integrale dall’accoglienza.
- Le misure amministrative incidenti sulle condizioni materiali di accoglienza devono rispettare il principio di proporzionalità previsto dalla direttiva 2013/33/UE; l’esclusione automatica dall’accoglienza in ragione del ritardo nella domanda può quindi essere sottoposta a scrutinio cautelare di proporzionalità.
- Ai fini della valutazione della tempestività della domanda di protezione internazionale, l’amministrazione deve individuare correttamente il dies a quo del termine previsto dalla normativa interna; ove tale decorrenza sia dubbia, sussiste un profilo di fumus boni iuris idoneo a giustificare il riesame cautelare del diniego.
- In presenza di fumus boni iuris e di un pregiudizio attuale connesso alla privazione dell’accoglienza, il giudice amministrativo può sospendere il diniego, ordinare il riesame dell’istanza entro un termine determinato e disporre l’immediato collocamento del richiedente in una struttura, nelle more della definizione del giudizio.
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