Sentenza n. 4707/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento 1. della ordinanza di demolizione e ripristino per opere eseguite in assenza/difformità di permesso di costruire n. 32 del 07/11/2022 del comune di Valdisotto (SO), notificata il 7 novembre 2022, a firma del responsabile geom. Amato Nicola, relativa ad opere abusivamente realizzate in F.ne Oga del comune di Valdisotto a fog. 1 mapp. 530, 88, 569 e 572; 2. della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo inerente riscontro di illecito edilizio prot. 7436 del 28/07/2021; e di ogni altro atto ed ulteriore atto, comunque preordinato e connesso e propedeutico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, e dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità dell’ordinanza di demolizione né dei motivi di ricorso. Le spese sono state compensate, considerata la definizione in rito e la volontà concorde delle parti.
Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino n. 32 del 7 novembre 2022, relativa a opere eseguite in assenza o difformità dal permesso di costruire, e comunicazione di avvio del procedimento per illecito edilizio del 28 luglio 2021
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Valdisotto aveva ingiunto la demolizione e il ripristino di opere realizzate in località Oga, sui mappali indicati in epigrafe, nonché la comunicazione di avvio del procedimento. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. In prossimità dell’udienza, le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con dichiarazione munita di procura speciale; il Comune ha aderito alla rinuncia e alla richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
che sussistano i presupposti di legge per dichiarare ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata nel giudizio, determina la rinuncia processuale e conduce all’estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
che sussistano i presupposti di legge per dichiarare ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
La rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi della disposizione richiamata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata dalla parte munita dei necessari poteri, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
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