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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10427/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi contestavano la sentenza di appello che aveva condannato Portolesi per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) rispetto a più società (Handling R.O.S.E., Dismantle, Legnano Ecoter) e aveva disposto vaste confische. I motivi principali erano: (i) inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento per mancanza di connessione; (ii) errore sull'elemento oggettivo del reato, deducendo che gli apporti del ricorrente alle compagini erano non economici e non provati come frutto di risorse illecite; (iii) errore sull'elemento soggettivo (assenza del dolo specifico volto ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali e valorizzazione indebita della figura del "dissociato"/riabilitazione); (iv) vizi nella quantificazione della pena, nella mancata concessione delle attenuanti generiche e nella valutazione della recidiva; (v) illegittimità e carenza di nesso per la confisca di quote societarie, ritenute "prodotto" o "cosa che servì a commettere il reato".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli avvocati del ricorrente, ritenendo infondate o non rimesse al sindacato di legittimità le censure principali. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'uso delle intercettazioni in quanto sussisteva connessione tra i procedimenti e, comunque, la "prova di resistenza" non veniva superata. Ha confermato la valutazione congiunta delle sentenze di primo e secondo grado (doppia conforme) e ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sulla sussistenza del dolo specifico e sul nesso di strumentalità giustificante le confische operate. I ricorsi e i motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili e pertanto è stato sostanzialmente confermato l'esito del processo di merito.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il reato richiede dolo specifico di elusione di misure di prevenzione patrimoniali; nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto provata tale finalità sulla base di un complesso di elementi (intercettazioni, dichiarazioni, gestione di fatto e flussi finanziari) e la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione, non potendo sostituirsi al sindacato di merito.

  • art. 240 cod. pen. (confisca)

    La Corte ha condiviso la qualificazione delle quote societarie come "oggetto diretto" e "prodotto" dei reati di intestazione fittizia ove sussista nesso di strumentalità tra schermo societario e le condotte illecite; la confisca è stata ritenuta legittima in presenza di tale relazione probata.

  • art. 12 cod. proc. pen. (connessione tra procedimenti)

    Il collegamento tra il procedimento d'origine delle intercettazioni e quello in esame è stato ritenuto sufficiente a rendere utilizzabili le captazioni; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la connessione e la Cassazione non ha ravvisato vizio.

  • artt. 178, 191, 270 cod. proc. pen. (nullità/inutilizzabilità intercettazioni)

    Le censure sulla nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni sono state respinte: la Corte ha ritenuto fondata la decisione dei giudici di merito sulla connessione e, in ogni caso, ha ricordato il principio della "prova di resistenza" (se l'esclusione dell'elemento inciderebbe sul convincimento).

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamata nella doglianza difensiva in relazione all'intestazione fittizia di beni; dalla decisione emerge che la Cassazione non ha accolto la tesi difensiva che richiedeva la prova esclusiva di apporti leciti del ricorrente per escludere l'intestazione fittizia.

  • art. 47 L. 354/75 e art. 8 L. 203/1991 (dissociato, effetti riabilitativi)

    La Corte ha ritenuto che l'ammissione a misure alternative o la figura del "dissociato" non esauriscono l'accertamento della sussistenza del dolo specifico in sede penale; tali elementi, pur valutabili, non impediscono necessariamente l'accertamento della finalità elusiva ove altri indizi risultino probatori.

  • art. 110 cod. pen.

    Ribadito il principio per cui l'intestatario formale risponde a titolo di concorso solo se consapevole della finalità elusiva dell'operazione; i giudici di merito hanno valutato la consapevolezza in base agli elementi acquisiti.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato nel contesto delle questioni di confisca e della necessità di dimostrare il nesso tra bene e reato; la Corte ha ritenuto soddisfatte le condizioni nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le intercettazioni acquisite in un procedimento diverso possono essere utilizzate se è adeguatamente motivata la connessione tra i procedimenti (art. 12 c.p.p.); in caso di censura, il ricorrente deve anche dimostrare, con il principio della "prova di resistenza", che l'esclusione dell'elemento avrebbe cambiato l'esito.
  • Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) è necessario provare il dolo specifico di elusione di misure di prevenzione patrimoniali; tale prova può emergere da un insieme indiziario (gestione di fatto, flussi finanziari, ruolo operativo) e non solo dalla mera disponibilità formale del bene.
  • L'intestatario formale risponde come concorrente solo se è dimostrabile la sua consapevolezza circa la finalità elusiva: la distinzione tra amministrazione di fatto e qualifica di "socio di fatto" è rilevante e va valutata concretamente dai giudici di merito.
  • La condizione di "dissociato" o il positivo esito di misure alternative (es. affidamento in prova) non escludono automaticamente la valutazione della pericolosità o del dolo specifico in un processo penale; tali circostanze sono elementi da valutare nel complesso del quadro probatorio.
  • La confisca di quote societarie può essere disposta se è provato il nesso di strumentalità o che le quote costituiscono il prodotto del reato; l'applicazione della misura ablativa richiede motivazione che colleghi concretamente il bene alle condotte illecite.
  • In Cassazione il sindacato sulle prove è limitato: non è ammessa la rivalutazione ex novo degli elementi di fatto quando la motivazione di merito sia congrua; le censure devono quindi mirare a vizi motivazionali che abbiano carattere decisivo.

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