Cassazione Penale, Sentenza n. 10427/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano la sentenza di appello che aveva condannato Portolesi per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) rispetto a più società (Handling R.O.S.E., Dismantle, Legnano Ecoter) e aveva disposto vaste confische. I motivi principali erano: (i) inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento per mancanza di connessione; (ii) errore sull'elemento oggettivo del reato, deducendo che gli apporti del ricorrente alle compagini erano non economici e non provati come frutto di risorse illecite; (iii) errore sull'elemento soggettivo (assenza del dolo specifico volto ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali e valorizzazione indebita della figura del "dissociato"/riabilitazione); (iv) vizi nella quantificazione della pena, nella mancata concessione delle attenuanti generiche e nella valutazione della recidiva; (v) illegittimità e carenza di nesso per la confisca di quote societarie, ritenute "prodotto" o "cosa che servì a commettere il reato".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli avvocati del ricorrente, ritenendo infondate o non rimesse al sindacato di legittimità le censure principali. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'uso delle intercettazioni in quanto sussisteva connessione tra i procedimenti e, comunque, la "prova di resistenza" non veniva superata. Ha confermato la valutazione congiunta delle sentenze di primo e secondo grado (doppia conforme) e ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sulla sussistenza del dolo specifico e sul nesso di strumentalità giustificante le confische operate. I ricorsi e i motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili e pertanto è stato sostanzialmente confermato l'esito del processo di merito.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il reato richiede dolo specifico di elusione di misure di prevenzione patrimoniali; nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto provata tale finalità sulla base di un complesso di elementi (intercettazioni, dichiarazioni, gestione di fatto e flussi finanziari) e la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione, non potendo sostituirsi al sindacato di merito.
art. 240 cod. pen. (confisca)
La Corte ha condiviso la qualificazione delle quote societarie come "oggetto diretto" e "prodotto" dei reati di intestazione fittizia ove sussista nesso di strumentalità tra schermo societario e le condotte illecite; la confisca è stata ritenuta legittima in presenza di tale relazione probata.
art. 12 cod. proc. pen. (connessione tra procedimenti)
Il collegamento tra il procedimento d'origine delle intercettazioni e quello in esame è stato ritenuto sufficiente a rendere utilizzabili le captazioni; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la connessione e la Cassazione non ha ravvisato vizio.
artt. 178, 191, 270 cod. proc. pen. (nullità/inutilizzabilità intercettazioni)
Le censure sulla nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni sono state respinte: la Corte ha ritenuto fondata la decisione dei giudici di merito sulla connessione e, in ogni caso, ha ricordato il principio della "prova di resistenza" (se l'esclusione dell'elemento inciderebbe sul convincimento).
art. 2639 cod. civ.
Richiamata nella doglianza difensiva in relazione all'intestazione fittizia di beni; dalla decisione emerge che la Cassazione non ha accolto la tesi difensiva che richiedeva la prova esclusiva di apporti leciti del ricorrente per escludere l'intestazione fittizia.
art. 47 L. 354/75 e art. 8 L. 203/1991 (dissociato, effetti riabilitativi)
La Corte ha ritenuto che l'ammissione a misure alternative o la figura del "dissociato" non esauriscono l'accertamento della sussistenza del dolo specifico in sede penale; tali elementi, pur valutabili, non impediscono necessariamente l'accertamento della finalità elusiva ove altri indizi risultino probatori.
art. 110 cod. pen.
Ribadito il principio per cui l'intestatario formale risponde a titolo di concorso solo se consapevole della finalità elusiva dell'operazione; i giudici di merito hanno valutato la consapevolezza in base agli elementi acquisiti.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato nel contesto delle questioni di confisca e della necessità di dimostrare il nesso tra bene e reato; la Corte ha ritenuto soddisfatte le condizioni nel caso concreto.
Massime di principio
- Le intercettazioni acquisite in un procedimento diverso possono essere utilizzate se è adeguatamente motivata la connessione tra i procedimenti (art. 12 c.p.p.); in caso di censura, il ricorrente deve anche dimostrare, con il principio della "prova di resistenza", che l'esclusione dell'elemento avrebbe cambiato l'esito.
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) è necessario provare il dolo specifico di elusione di misure di prevenzione patrimoniali; tale prova può emergere da un insieme indiziario (gestione di fatto, flussi finanziari, ruolo operativo) e non solo dalla mera disponibilità formale del bene.
- L'intestatario formale risponde come concorrente solo se è dimostrabile la sua consapevolezza circa la finalità elusiva: la distinzione tra amministrazione di fatto e qualifica di "socio di fatto" è rilevante e va valutata concretamente dai giudici di merito.
- La condizione di "dissociato" o il positivo esito di misure alternative (es. affidamento in prova) non escludono automaticamente la valutazione della pericolosità o del dolo specifico in un processo penale; tali circostanze sono elementi da valutare nel complesso del quadro probatorio.
- La confisca di quote societarie può essere disposta se è provato il nesso di strumentalità o che le quote costituiscono il prodotto del reato; l'applicazione della misura ablativa richiede motivazione che colleghi concretamente il bene alle condotte illecite.
- In Cassazione il sindacato sulle prove è limitato: non è ammessa la rivalutazione ex novo degli elementi di fatto quando la motivazione di merito sia congrua; le censure devono quindi mirare a vizi motivazionali che abbiano carattere decisivo.
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