Cassazione Civile, Ordinanza n. 17442/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente e accettata dalla controricorrente, dichiarando estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e compensando integralmente le spese della fase. Ha inoltre rilevato che, per l'esito del giudizio, non vi era luogo a provvedere sul contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito professionale per attività di studio, redazione e deposito della domanda di ammissione di una società alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte e con privilegio per euro 150.000, a fronte di una pretesa originaria di euro 2.064.360,00. Il Tribunale di Milano, adito in opposizione allo stato passivo dai commissari, ha escluso la collocazione privilegiata/prededucibile del credito, rilevando che la disciplina dell'amministrazione straordinaria non prevede la prededuzione per attività professionali svolte prima dell'apertura della procedura e che non si applica in via diretta o analogica l'art. 111, comma 2, l.fall.; ha inoltre respinto integralmente la domanda perché il professionista non aveva formulato una domanda subordinata per il riconoscimento del credito ad altro titolo o con diverso rango. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo avverso tale decreto, ma nel corso del giudizio ha poi rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
art. 111, secondo comma, legge fallimentare
Il Tribunale ha escluso che tale disposizione sia applicabile direttamente o analogicamente alla procedura di amministrazione straordinaria per riconoscere la prededuzione di attività professionali svolte prima dell'apertura della procedura.
d.l. n. 347 del 2003
Costituisce la base normativa della procedura di amministrazione straordinaria nella quale è stato insinuato il credito professionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente determina l'estinzione del processo, con regolazione delle spese secondo l'accordo delle parti o, in difetto, secondo la disciplina applicabile.
- In tema di amministrazione straordinaria, il riconoscimento della prededuzione per compensi professionali relativi ad attività svolte prima dell'apertura della procedura non può essere affermato in assenza di una specifica previsione normativa, né mediante applicazione analogica della disciplina fallimentare se il sistema speciale non la consente.
- Chi agisce per l'accertamento di un credito al passivo deve formulare in modo compiuto le proprie domande anche quanto al diverso titolo o al differente rango invocato, poiché la mancanza di una domanda subordinata può condurre al rigetto integrale della pretesa.
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