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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37280/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza per due motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 2214 c.c. in relazione all'art. 217 legge fallimentare; si censura l'ampliamento del catalogo delle scritture obbligatorie (es. "partitari, fatture di acquisto e vendita, estratti conto bancari") e la violazione del principio di tassatività con analoga applicazione in malam partem; (2) vizio di motivazione rispetto alla presunta condotta distrattiva ex art. 216 L.F.: il ricorrente sosteneva che i prelievi costituissero compensazione di un credito da lavoro (in quanto socio-lavoratore della cooperativa), ma avrebbe allegato i documenti in modo insufficiente e la Corte territoriale avrebbe rigettato tale tesi come indimostrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità dei motivi. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 2214 c.c. da parte dei giudici di merito, inclusa l'applicazione del comma 2 (che impone la tenuta di ulteriori scritture in relazione alla natura e dimensione dell'impresa) e ha confermato che il mero inadempimento formale può integrare il reato di bancarotta documentale. Sul punto del credito da lavoro, la Cassazione ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la difesa non ha provato documentalmente l'esistenza e la misura del credito; dunque la tesi compensativa è risultata congetturale. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta sostanzialmente confermato, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2214 cod. civ.

    "tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e di conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite"

    La Corte ha ritenuto che l'art. 2214 vada inteso nella sua interezza (incluso il comma 2): le scritture richiamate sono obbligatorie se richieste dalla natura e dimensione dell'impresa e la loro mancata tenuta integra il reato di bancarotta documentale anche se non è dimostrato un danno per i creditori.

  • art. 217 legge fallimentare (L.F.)

    Prevede il delitto di bancarotta documentale richiamando "i libri contabili e le altre scritture obbligatorie (art. 2214 s. cod. civ.)"; la Corte ha confermato che la norma comprende le scritture indicate dal comma 2 dell'art. 2214 e che l'omesso deposito di tali scritture è sanzionabile.

  • art. 216 legge fallimentare (L.F.)

    Riguarda le condotte distrattive/appropriative in caso di fallimento; la Corte ha ritenuto sussistente la distrazione laddove l'amministratore non dimostra la legittima destinazione dei beni o la prova liberatoria invocata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato la normativa per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La mancata tenuta o il mancato deposito delle scritture obbligatorie previste dall'art. 2214 c.c., comprese quelle indicate dal comma 2 (in relazione a natura e dimensioni dell'impresa), può integrare il reato di bancarotta documentale anche in assenza di un accertato danno per i creditori.
  • Per essere efficacemente contestata in sede appellativa o in Cassazione la presunta omissione documentale, il giudice di merito deve specificare quali scritture sono mancanti (es. partitari, fatture, estratti conto) e collegare l'omissione al reato; questa specificazione è necessaria per il rispetto del principio di tassatività.
  • Quando la difesa invoca una compensazione derivante da crediti da lavoro o privilegiati, grava sulla parte che allega tale circostanza l'onere di produrre documentazione precisa (contratto di lavoro, buste paga, annotazioni contabili, posizioni assicurative) idonea a comprovare an, quantum e titolarità del credito; mere affermazioni senza documenti sono valutate come congetturali.
  • In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni sottratti; pertanto, l'assenza di documenti giustificativi rafforza l'atto di accusa.
  • I ricorsi alla Corte di Cassazione devono essere motivati con specificità e censure non generiche; l'assenza di concretezza e di prova documentale può portare a declaratoria di inammissibilità e alla condanna per le spese e per la Cassa delle Ammende.

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