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Sentenza

Sentenza n. 6127/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione del 10.4.2025 con cui si è reso noto alla ricorrente la non ammissione a sostenere la prova “orale” dell'esame di abilitazione alla professione forense, per la sessione 2024; del verbale di correzione della X Sottocommissione della Corte D'Appello di Milano redatto in data 3.03.2025, avente ad oggetto la correzione della prova scritta dell'esame di iscrizione negli albi degli Avvocati, per la sessione del 2024, reso noto all'odierna ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello, oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dalla candidata il 10 dicembre 2024; del verbale n. 2 della Commissione presso il Ministero della Giustizia -Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale Affari Interni, redatto in data 5.12.2024 ed inerente ai criteri di correzioni a cui ogni Commissione esaminatrice presso le varie Corti di Appello del territorio italiano si sarebbe dovuta attenere; se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, in parte qua, laddove non contempla la ricorrente tra i candidati ammessi alla prova orale; del verbale n. 3 redatto in data 4.2.2025 con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato le “Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 13 marzo 2021 n. 31” - sessione 2024; del quesito (traccia) posto in sede di esame all'odierno ricorrente e del relativo verbale, di estremi non conosciuti, della Commissione relativo alla riunione nell'ambito della quale è stato formulato e approvato il predetto quesito (traccia); ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 24.7.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami n. 61 del 30 luglio 2024, con il quale è stata indetta la sessione d'esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati per l'anno 2024; ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 5.11.2024, di nomina delle sottocommissioni di cui all'art. 22, comma 4, regio d.l. n. 1578/1933 e all'art. 47, commi 2 e 3, Legge n. 247/2012; ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 21.11.2024, di nomina delle ulteriori sottocommissioni, per la sessione di esame avvocati 2024; ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 13.4.2021, contenente le nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2020, comprensivo delle sottocommissioni rimodulate e integrate; ove occorrer possa, del diniego di accesso agli atti relativamente all'istanza n. 0005919/2025 del 17/04/2025 ad ore 19:18 e del diniego di accesso agli atti relativamente all'istanza n. 0005971/2025 del 18/04/2025 ad ore 10:03; e per l'ammissione con riserva del ricorrente alla prima prova orale dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2024 - presso la Corte di Appello di Roma, come previsto dal D.M. 13/04/2021 concernente Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024 ove occorra, di ogni altro atto a esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202506518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, unitamente al verbale di correzione della prova scritta e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, il verbale di correzione della prova scritta, il voto negativo attribuito al proprio elaborato, i criteri di correzione, le linee guida per la formulazione dei quesiti, il quesito assegnato e gli ulteriori atti connessi, chiedendo anche l'ammissione con riserva alla prova orale. Ha dedotto, in particolare, l'erroneità della valutazione dell'elaborato, l'insufficienza della motivazione espressa mediante il solo voto numerico, la genericità dei criteri di correzione, la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, l'illegittimità derivante dalla mancata indicazione dei voti attribuiti dai singoli commissari e, ove rilevante, questioni concernenti l'accesso agli atti. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non appellata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della sottocommissione costituisca espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. Ha inoltre affermato che, nell'esame di abilitazione forense, il voto numerico costituisce motivazione sufficiente quando sia attribuito secondo criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori annotazioni o spiegazioni sull'elaborato. Il giudice ha richiamato la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 7/2017 e la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2011, rilevando anche che una motivazione più analitica inciderebbe sulle esigenze di buon andamento, economicità ed efficienza delle correzioni. È stata respinta la censura di disparità di trattamento, poiché gli elaborati sono valutati singolarmente e non mediante comparazione diretta; inoltre, la valutazione favorevole di un altro candidato non è idonea a sanare gli eventuali errori dell'elaborato della ricorrente. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata verbalizzazione dei voti dei singoli commissari, non essendo previsto tale obbligo e dovendosi presumere l'unanimità del voto complessivo in assenza di dissenso verbalizzato. Quanto all'accesso, il TAR ha rilevato che l'amministrazione aveva indicato le modalità per conoscere gli atti d'esame. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 9, regio decreto-legge n. 1578/1933

    I criteri normativi di valutazione dell'elaborato costituiscono il parametro rispetto al quale il voto numerico esprime il giudizio complessivo della commissione.

  • legge 31 dicembre 2012, n. 247

    La disciplina previgente richiamata dal giudice è stata ritenuta applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 4, comma 6, decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31

    È richiamato quale fondamento delle linee generali per la formulazione dei quesiti e la valutazione dei candidati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La valutazione delle prove scritte dell'esame di abilitazione forense costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti.
  • Il voto numerico attribuito a una prova scritta dell'esame di abilitazione forense è motivazione sufficiente, senza necessità di osservazioni, glosse o ulteriori indicazioni, quando sia espresso in applicazione di criteri di valutazione previamente individuati dalla commissione.
  • La disparità di trattamento nella valutazione di prove concorsuali o abilitative non può essere dimostrata mediante il semplice raffronto con la valutazione favorevole di un altro candidato, poiché ogni elaborato deve essere apprezzato unitariamente e individualmente alla luce della completezza, profondità, coerenza logica ed efficacia espositiva del percorso argomentativo.
  • In assenza di una specifica previsione normativa o di un dissenso verbalizzato, la commissione esaminatrice non è tenuta a indicare nel verbale il voto attribuito da ciascun commissario, essendo sufficiente la verbalizzazione del voto complessivo e potendosi presumere l'unanimità della valutazione collegiale.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereTrasparenza e pubblicità

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