Cassazione Penale, Ordinanza n. 23016/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza proposta non rientrasse tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo vizio di motivazione per asserita errata qualificazione giuridica del fatto, ovvero chiedendo l'assoluzione per insussistenza del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo non proponibile in sede di legittimità perché, in caso di patteggiamento successivo all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è limitato ai soli casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto il motivo è stato giudicato aspecifico e non autosufficiente, non emergendo un errore manifesto dalla sola lettura degli atti richiamati.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
richiamati come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
«motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente previsti
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è immediatamente rilevabile
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 50
richiamata come norma che ha introdotto il regime limitativo del ricorso avverso il patteggiamento
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità, perché palesemente inconciliabile con il capo di imputazione.
- È inammissibile il ricorso che, in materia di patteggiamento, contesti la qualificazione giuridica in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, senza rendere immediatamente evincibile la violazione dedotta dagli atti richiamati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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