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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23016/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza proposta non rientrasse tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo vizio di motivazione per asserita errata qualificazione giuridica del fatto, ovvero chiedendo l'assoluzione per insussistenza del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo non proponibile in sede di legittimità perché, in caso di patteggiamento successivo all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è limitato ai soli casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto il motivo è stato giudicato aspecifico e non autosufficiente, non emergendo un errore manifesto dalla sola lettura degli atti richiamati.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    richiamati come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente previsti

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è immediatamente rilevabile

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 50

    richiamata come norma che ha introdotto il regime limitativo del ricorso avverso il patteggiamento

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità, perché palesemente inconciliabile con il capo di imputazione.
  • È inammissibile il ricorso che, in materia di patteggiamento, contesti la qualificazione giuridica in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, senza rendere immediatamente evincibile la violazione dedotta dagli atti richiamati.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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