Ordinanza n. 748/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento: - del decreto ministeriale n. -OMISSIS- del 7.1.2021, adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, conosciuto in data -OMISSIS-, con cui si dispone la dispensa dal servizio del ricorrente per persistente insufficiente rendimento ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n. 3/1957; nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi accertata la dispensa dal servizio per infermità ex art. 71 D.P.R. n.3/1957, con decorrenza dalla data del 27.7.2020, id est dal termine di scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile in cinque anni, raggiunto ex art. 68 e 70 decreto cit., perché inidoneo a riprendere servizio d'istituto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento ai sensi dell'art. 129 d.P.R. n. 3/1957
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il procedimento di dispensa per infermità previsto dagli artt. 70 e 71 d.P.R. n. 3/1957, poiché avrebbe superato il periodo massimo di aspettativa per malattia nel quinquennio, indicato in 913 giorni, e sarebbe stato inidoneo a riprendere servizio. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 70, comma 2, e 71, comma 1, nonché sviamento della funzione, contestando l'uso della dispensa per insufficiente rendimento quale misura sostanzialmente sanzionatoria. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 68 d.P.R. n. 3/1957, lamentando la mancata adozione dei provvedimenti formali di collocamento in aspettativa per infermità durante i periodi di assenza per malattia. Infine, ha contestato la violazione dell'art. 129 d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 40 d.lgs. n. 443/1992, sostenendo che, essendo rimasto assente per malattia durante l'intero periodo di osservazione successivo all'ammonimento, l'Amministrazione non avrebbe potuto valutare la sua effettiva prestazione lavorativa come mediocre né fondare su tale valutazione la dispensa per insufficiente rendimento. Ha chiesto anche l'accertamento della cessazione del rapporto per infermità, con decorrenza dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito, ritenendo la causa non matura per la decisione. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ordinando il deposito, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, di una relazione recante adeguati chiarimenti sulle motivazioni degli atti impugnati, con particolare riferimento alla dedotta maturazione del periodo massimo di assenza per malattia e alla conseguente eventuale necessità di adottare una dispensa per infermità anziché quella per insufficiente rendimento. Il TAR ha rilevato inoltre che il fascicolo dell'Amministrazione menzionava una relazione del DAP non effettivamente presente tra gli atti di causa e ne ha ordinato il deposito, insieme alla copia degli eventuali provvedimenti assunti. Ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata sospesa. La trattazione del ricorso è stata rinviata all'udienza del 9 novembre 2026.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni in materia di acquisizione e assunzione di elementi istruttori nel processo amministrativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 129 d.P.R. n. 3/1957
Costituisce la base normativa della dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento, la cui applicazione è contestata dal ricorrente.
art. 68 d.P.R. n. 3/1957
Invocato dal ricorrente con riferimento al collocamento in aspettativa per infermità durante i periodi di malattia.
art. 70 d.P.R. n. 3/1957
Invocato per sostenere la rilevanza del superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità e l'obbligo di considerare tale circostanza nella scelta della causa di cessazione dal servizio.
art. 71 d.P.R. n. 3/1957
Prevede, secondo la prospettazione del ricorrente, la dispensa dal servizio per motivi di salute subordinata alla scadenza del periodo massimo di aspettativa e all'accertamento medico-legale dell'inidoneità a riprendere servizio.
art. 40 d.lgs. n. 443/1992
Richiamato insieme all'art. 129 d.P.R. n. 3/1957 in relazione ai presupposti della dispensa per insufficiente rendimento del personale della Polizia penitenziaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in materia di tutela dei dati personali e oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente contesta la legittimità della dispensa dal servizio per insufficiente rendimento deducendo il superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità e l'inidoneità alla ripresa del servizio, la causa non può essere definita senza acquisire dall'Amministrazione i chiarimenti e la documentazione necessari a verificare tali circostanze e la corretta individuazione della causa di cessazione del rapporto.
- Nel giudizio amministrativo, qualora il fascicolo dell'Amministrazione richiami una relazione o un documento non effettivamente depositato, il giudice può ordinarne l'acquisizione unitamente agli eventuali provvedimenti adottati, rinviando la decisione nel merito quando gli atti mancanti siano rilevanti per la controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1307/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1308/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1309/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1405/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1156/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 3394/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →