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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44686/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la nullità della citazione in grado di appello per vizi di notifica (violazione di norme processuali previste a pena di nullità, richiamando l'art. 178 c.p.p.). In particolare, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio era stato inviato a mezzo raccomandata al luogo di residenza e il plico era rimasto in giacenza non ritirato; l'imputato era però detenuto durante il periodo rilevante e quindi probabilmente non aveva avuto conoscenza dell'invito. Il decreto di citazione in appello fu poi notificato mediante consegna al difensore d'ufficio. La difesa ha sostenuto che il giudizio d'appello si era svolto in sua assenza senza che l'imputato ne avesse avuto conoscenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato la nullità della notifica dell'atto iniziale (invito a dichiarare/eleggere domicilio e conseguente citazione notificata ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.) ai sensi dell'art. 171, comma 1, lett. e) c.p.p., perché il mancato ritiro del plico non prova la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, il quale era detenuto presso una comunità terapeutica. Tuttavia, tenuto conto del decorso dei termini e della sospensione prevista dalla normativa emergenziale, la Corte ha constatato che il reato contestato si era estinto per prescrizione (termine massimo di prescrizione maturato il 23 maggio 2021). Applicando il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma collegata alle nullità processuali dedotte; il ricorso invocava violazioni di norme processuali previste a pena di nullità in riferimento a tale articolo

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica mediante consegna al difensore; la Corte ha rilevato che la notifica eseguita ai sensi di questa disposizione risultava priva degli effetti necessari alla conoscenza dell'atto quando l'invito precedente a eleggere domicilio non era pervenuto all'interessato

  • art. 171, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità della notifica quando non risulti la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato; la Corte ha qualificato la notifica come nulla ai sensi di questa disposizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità: quando coesistono una causa estintiva del reato e una nullità assoluta, prevale la dichiarazione della causa estintiva, salvo che la sua operatività richieda accertamenti di merito

  • art. 160 e art. 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: utilizzate per calcolare il termine di estinzione del reato (reato commesso il 19/09/2013; termine massimo maturato il 23/05/2021, tenuto conto delle interruzioni e sospensioni)

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    Norma di sospensione dei termini processuali per effetto dell'emergenza COVID-19; la sospensione di 64 giorni è stata computata ai fini della determinazione del termine di prescrizione

Massime di principio

  • La mancata presa visione o il mancato ritiro di una raccomandata non prova di per sé la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, specialmente se questi è in stato di detenzione; in tali casi la notifica può essere nulla ai sensi dell'art. 171 c.p.p.
  • La notifica mediante consegna al difensore d'ufficio (art. 161, comma 4) non supplisce sempre alla mancanza di conoscenza dell'imputato se sono venute meno le condizioni che legittimano l'uso di quella modalità (es. decesso del difensore di fiducia o cessazione dell'elezione di domicilio) e non è provata la conoscenza effettiva
  • Quando coesistono una nullità processuale assoluta e una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), il giudice di legittimità deve preferire la declaratoria della causa estintiva salvo che la sua applicazione richieda accertamenti di merito; in tal caso la nullità può divenire rilevante per la rinnovazione del giudizio
  • In procedimenti con lunghe decorrenze è essenziale calcolare con precisione termini di prescrizione tenendo conto di sospensioni straordinarie (es. norme emergenziali COVID) e delle esatte date di detenzione o misure che incidono sui termini
  • Per prevenire nullità, l'ufficio giudiziario deve assicurare adeguate modalità di comunicazione e verifica della conoscenza degli atti (es. verifica dello stato di detenzione, aggiornamento dell'elezione di domicilio); la difesa deve sollevare tempestivamente le nullità e verificare la decorrenza della prescrizione

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