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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15520/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi lieve. Nel ricorso ha dedotto violazione degli artt. 81 e 133 c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la motivazione della decisione di secondo grado fosse contraddittoria e insufficiente, perché limitata a una sintetica ricostruzione dei fatti, a formule di stile e a richiami ai precedenti penali. Ha inoltre contestato il trattamento sanzionatorio, soprattutto l'aumento per la continuazione, e lamentato la mancata valorizzazione di elementi favorevoli come la condotta collaborativa e il consenso all'acquisizione degli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza specifiche ragioni di diritto. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, osservando che la Corte di appello aveva indicato elementi oggettivi univoci per collegare l'imputato alla detenzione e al confezionamento dello stupefacente, nonché alla fuga con abbandono dei beni personali e della droga. Quanto alla pena, ha ritenuto congrua la valutazione effettuata sulla base della pluralità e varietà delle sostanze, del dato ponderale e del numero di dosi ricavabili, nonché dei precedenti penali. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Fattispecie di detenzione di stupefacenti in ipotesi lieve, richiamata come reato oggetto della condanna confermata.

  • art. 81 c.p.

    Rileva ai fini della continuazione e dell'aumento di pena; per gli aumenti non è richiesta una motivazione autonoma e specifica se la pena-base è adeguatamente giustificata.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di commisurazione della pena utilizzati per giustificare il trattamento sanzionatorio e l'aumento per la continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Parametro del vizio di motivazione dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente assertivo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: il ricorso deve contenere una critica specifica e analitica della motivazione impugnata, con puntuali ragioni di diritto e correlati riferimenti al provvedimento.
  • La motivazione è apparente solo quando il giudice ometta del tutto il percorso logico-giuridico seguito, limitandosi a formule di stile prive di contenuto argomentativo; non ricorre tale vizio quando la decisione esponga, anche sinteticamente, gli elementi fattuali e logici posti a base della conclusione.
  • In tema di determinazione della pena, è sufficiente una motivazione che richiami i criteri dell'art. 133 c.p. e le modalità del fatto, compresi i precedenti dell'imputato, senza necessità di un'argomentazione autonoma e particolarmente analitica per gli aumenti dovuti alla continuazione.
  • La mancata considerazione espressa di singoli elementi favorevoli alla difesa non integra vizio di motivazione quando il giudice dia comunque conto, anche implicitamente, di averli ritenuti recessivi rispetto al complessivo quadro fattuale e valutativo.
  • Ai fini del reato in materia di stupefacenti, la disponibilità esclusiva del luogo, la presenza di effetti personali e documenti, il rinvenimento di strumenti per lo spaccio e la fuga con abbandono della droga possono costituire un quadro indiziario univoco di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneContinuazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaContinuazione

Testo integrale

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