Sentenza n. 4527/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento: - del decreto prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione intimata ha respinto la richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente; - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche se non noti al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che il diniego non indicava i fatti ostativi o i sospetti emersi dalle informazioni riservate e sostenendo la propria condotta irreprensibile e l'assenza di contatti con ambienti estremisti o pericolosi. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriore carenza di istruttoria e motivazione, per non avere l'Amministrazione considerato il suo inserimento sociale, la regolare attività lavorativa, la buona condotta e la titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha inoltre chiesto in via cautelare la sospensione del diniego e, in via istruttoria, l'acquisizione della documentazione informativa posta a fondamento del provvedimento. Il TAR, dopo avere inizialmente respinto la domanda cautelare, ha disposto l'acquisizione della relazione riservata dei servizi di sicurezza.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito. Il Collegio ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un'ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto soggettivo del richiedente. L'Amministrazione deve formulare un giudizio prognostico sulla stabile integrazione dello straniero e sulla compatibilità della sua eventuale appartenenza alla comunità nazionale con l'ordine, la sicurezza e i valori fondamentali dello Stato. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992, i motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica comprendono anche esigenze preventive e non richiedono l'accertamento di responsabilità penali o l'adozione di misure restrittive; sono sufficienti sospetti fondati su elementi concreti provenienti da fonti istituzionalmente qualificate. Il difetto di motivazione è stato escluso: in presenza di informative riservate, è legittimo un richiamo ob relationem e un adempimento attenuato dell'obbligo motivazionale, quando una disclosure integrale possa compromettere la sicurezza delle fonti o le attività investigative. Nel caso concreto, la documentazione riservata è stata acquisita in giudizio e resa accessibile al ricorrente nel rispetto delle cautele previste, consentendogli il pieno esercizio del diritto di difesa. Dalla documentazione è emersa la segnalazione del ricorrente per vicinanza ad ambienti riconducibili a consorterie criminali dedite al traffico di esseri umani e al profitto sui fenomeni migratori. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il diniego. Il radicamento sociale, l'attività lavorativa, il permesso di soggiorno di lungo periodo e l'assenza di precedenti penali o provvedimenti restrittivi non sono stati ritenuti prevalenti rispetto alle criticità informative relative alla sicurezza dello Stato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza "può" essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un potere ampiamente discrezionale e non integra un diritto soggettivo del richiedente.
art. 6, lett. c), l. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La domanda di cittadinanza può essere respinta per motivi di sicurezza della Repubblica; la valutazione comprende anche finalità preventive e può fondarsi su sospetti concreti provenienti da fonti istituzionalmente qualificate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, essendo espressione di un potere discrezionale dell'Amministrazione, non costituisce un diritto soggettivo dello straniero che possieda i requisiti per presentare la domanda; l'Amministrazione deve comunque valutare la sua integrazione stabile e la compatibilità dell'acquisto dello status con l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, i motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica possono riguardare non solo fatti penalmente rilevanti, ma anche esigenze di prevenzione di reati o di situazioni di astratta pericolosità sociale; sono sufficienti sospetti fondati su elementi concreti acquisiti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni altamente discrezionali in materia di cittadinanza è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione, senza potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione complessiva dell'idoneità del richiedente.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informative riservate, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata, anche mediante richiamo ob relationem alle informative, se l'esplicitazione integrale degli elementi informativi può compromettere la sicurezza delle fonti o le attività di prevenzione; la tutela del contraddittorio può essere assicurata mediante l'ostensione giudiziale della documentazione riservata con le cautele previste.
- L'assenza di precedenti penali, il radicamento sociale, lo svolgimento di attività lavorativa e la titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo non impediscono il diniego della cittadinanza quando informative provenienti da fonti qualificate evidenzino, sulla base di elementi concreti, possibili collegamenti del richiedente con ambienti criminali rilevanti per la sicurezza dello Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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