Cassazione Penale, Sentenza n. 19374/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura sulla valutazione delle prove e sull'utilizzo degli accertamenti biologici (DNA) rilevati su un guanto rinvenuto nei pressi dell'ordigno, sostenendo vizi metodologici nella raccolta, repertazione e analisi, mescolanza di profili e insufficiente valore probatorio; critiche anche alle valutazioni tratte dalle immagini di videosorveglianza (statura, mano utilizzata) e ad altri indizi considerati dal merito; 2) contestazione della qualificazione giuridica del fatto come reato di minaccia aggravata (art. 612 c.p.), atteso che l'innesco era volutamente disattivato e l'ordigno rimasto inerte e che il presunto "destinatario" non sarebbe persona fisica identificabile (Poste italiane ente impersonale); 3) censura sull'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 339 c.p. (più persone riunite e modo simbolico), sostenendo che la pluralità non sarebbe stata percepita dalla vittima e che la simbolicità attiene al movente e non alla modalità oggettiva; 4) vizio in punto di determinazione della pena e diniego delle attenuanti (artt. 133, 62-bis, 163 c.p.), chiedendo che fossero riconosciute attenuanti generiche e concessa la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione delle corti di merito: le analisi sul DNA, ripetute e concordanti, mostravano la presenza ripetuta e in taluni casi prevalente del profilo genetico dell'imputato sul materiale tratto dal guanto; la comparazione con le immagini di videosorveglianza e il contesto (analogie con episodi simili in altre città e l'appartenenza del ricorrente a ambienti anarchici) hanno fornito ulteriori indizi convergenti per l'identificazione del soggetto A nel ricorrente; la qualificazione del fatto come minaccia (art. 612 c.p.) è stata ritenuta corretta perché l'ordigno, pur non esploso, aveva chiara e alta valenza intimidatoria e il gesto era idoneo ad incutere timore nel destinatario reale (persone fisiche legate all'ufficio postale), anche alla luce del contesto. L'aggravante del "modo simbolico" è stata riconosciuta: l'uso dell'ordigno come segno/immagine con maggiore capacità intimidatoria giustifica l'aggravante; l'aggravante della "pluralità di persone riunite" è stata ritenuta applicabile nella peculiare fattispecie perché la minaccia, pur consumata nella percezione successiva al posizionamento, è stata percepita come proveniente da un gruppo (simultaneità ideale/virtuale) e la giurisprudenza consente di valorizzare la maggiore potenzialità criminosa derivante dalla compresenza di più soggetti. Infine, il rigetto delle attenuanti e la determinazione della pena sono state ritenute valutazioni di merito insindacabili in cassazione salvo vizi di diritto, che non sono emersi.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente confrontato le censure con gli elementi probatori e che la valutazione sia congrua, quindi non viziata ai sensi dell'art. 192.
art. 612 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 612 nella sua portata estensiva: la minaccia può essere implicita, simbolica o figurata e si configura anche quando non vi siano parole ma un comportamento o un oggetto idoneo a ingenerare timore; l'ordigno inerte è stato ritenuto idoneo a intimidire.
art. 339 cod. pen.
L'aggravante per aver agito in piu' persone riunite e quella per aver operato in modo simbolico possono concorrere; la Corte ha ritenuto che, nella peculiare fattispecie, la simbolicita' e la provenienza da un gruppo giustificassero l'aggravante, e che la "pluralità" possa essere valorizzata anche con la simultaneità ideale/percepita al momento della conoscenza della minaccia.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nella ricostruzione iniziale per la continuità di reato fra i fatti ascritti in primo grado; impiegato nella contestazione originaria dei reati.
artt. 1, 2 e 4 L. n. 895/1967 e artt. 9, 10 e 12 L. 497/1974
Normativa richiamata nella contestazione originaria in relazione al tipo di ordigno e alle fattispecie riferibili a esplosivi/incendiari; citata a fini descrittivi dell'imputazione iniziale.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti/agggravanti considerata nella doglianza di dosimetria; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale sul riconoscimento o meno delle attenuanti.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dalla difesa per ottenere la concessione di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per riconoscerle, decisione rimessa alla valutazione di merito.
art. 163 cod. pen.
Richiamato in relazione alla misura della pena e alle circostanze; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione discrezionale dei giudici di merito.
art. 112 cod. pen. (richiamato solo in confronto giurisprudenziale)
Citato a confronto nella disamina dell'aggravante per numero di partecipanti; sottolineata la diversa ratio rispetto all'art. 339.
Massime di principio
- La valutazione della prova scientifica (es. DNA) è rimessa al giudice di merito: la mera enunciazione di critiche tecniche non basta, bisogna dimostrare specifici vizi procedurali o contraddittorietà decisiva; analisi ripetute e risultati convergenti rafforzano la valenza probatoria.
- Un ordigno anche reso inerte può integrare il reato di minaccia se, per aspetto, modalità di collocazione e contesto, è idoneo a incutere timore nelle persone fisiche destinatarie; la minaccia può essere implicita, simbolica o figurata.
- L'aggravante 'modo simbolico' si applica quando la modalità di esecuzione (segni, oggetti, immagini) conferisce un surplus intimidatorio rispetto alla mera condotta; non dipende solo dal movente ma dall'oggettiva capacità evocativa del mezzo usato.
- L'aggravante per 'più persone riunite' può trovare applicazione anche se la vittima non ha percepito materialmente tutti i presenti al momento del fatto, purché dalla ricostruzione emerga una compresenza oggettiva o una simultaneità ideale che aumenti la potenzialità criminosa.
- Le questioni di dosimetria della pena e il riconoscimento o meno delle attenuanti sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi di diritto o illogicità manifesta della motivazione.
- Per contestare efficacemente risultati tecnici (es. prelievo, conservazione, uso di kit non validati), la difesa deve proporre elementi di prova specifici e dimostrare l'effettivo impatto sul risultato probatorio, non limitarsi ad osservazioni generiche.
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