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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19374/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura sulla valutazione delle prove e sull'utilizzo degli accertamenti biologici (DNA) rilevati su un guanto rinvenuto nei pressi dell'ordigno, sostenendo vizi metodologici nella raccolta, repertazione e analisi, mescolanza di profili e insufficiente valore probatorio; critiche anche alle valutazioni tratte dalle immagini di videosorveglianza (statura, mano utilizzata) e ad altri indizi considerati dal merito; 2) contestazione della qualificazione giuridica del fatto come reato di minaccia aggravata (art. 612 c.p.), atteso che l'innesco era volutamente disattivato e l'ordigno rimasto inerte e che il presunto "destinatario" non sarebbe persona fisica identificabile (Poste italiane ente impersonale); 3) censura sull'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 339 c.p. (più persone riunite e modo simbolico), sostenendo che la pluralità non sarebbe stata percepita dalla vittima e che la simbolicità attiene al movente e non alla modalità oggettiva; 4) vizio in punto di determinazione della pena e diniego delle attenuanti (artt. 133, 62-bis, 163 c.p.), chiedendo che fossero riconosciute attenuanti generiche e concessa la sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione delle corti di merito: le analisi sul DNA, ripetute e concordanti, mostravano la presenza ripetuta e in taluni casi prevalente del profilo genetico dell'imputato sul materiale tratto dal guanto; la comparazione con le immagini di videosorveglianza e il contesto (analogie con episodi simili in altre città e l'appartenenza del ricorrente a ambienti anarchici) hanno fornito ulteriori indizi convergenti per l'identificazione del soggetto A nel ricorrente; la qualificazione del fatto come minaccia (art. 612 c.p.) è stata ritenuta corretta perché l'ordigno, pur non esploso, aveva chiara e alta valenza intimidatoria e il gesto era idoneo ad incutere timore nel destinatario reale (persone fisiche legate all'ufficio postale), anche alla luce del contesto. L'aggravante del "modo simbolico" è stata riconosciuta: l'uso dell'ordigno come segno/immagine con maggiore capacità intimidatoria giustifica l'aggravante; l'aggravante della "pluralità di persone riunite" è stata ritenuta applicabile nella peculiare fattispecie perché la minaccia, pur consumata nella percezione successiva al posizionamento, è stata percepita come proveniente da un gruppo (simultaneità ideale/virtuale) e la giurisprudenza consente di valorizzare la maggiore potenzialità criminosa derivante dalla compresenza di più soggetti. Infine, il rigetto delle attenuanti e la determinazione della pena sono state ritenute valutazioni di merito insindacabili in cassazione salvo vizi di diritto, che non sono emersi.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente confrontato le censure con gli elementi probatori e che la valutazione sia congrua, quindi non viziata ai sensi dell'art. 192.

  • art. 612 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 612 nella sua portata estensiva: la minaccia può essere implicita, simbolica o figurata e si configura anche quando non vi siano parole ma un comportamento o un oggetto idoneo a ingenerare timore; l'ordigno inerte è stato ritenuto idoneo a intimidire.

  • art. 339 cod. pen.

    L'aggravante per aver agito in piu' persone riunite e quella per aver operato in modo simbolico possono concorrere; la Corte ha ritenuto che, nella peculiare fattispecie, la simbolicita' e la provenienza da un gruppo giustificassero l'aggravante, e che la "pluralità" possa essere valorizzata anche con la simultaneità ideale/percepita al momento della conoscenza della minaccia.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella ricostruzione iniziale per la continuità di reato fra i fatti ascritti in primo grado; impiegato nella contestazione originaria dei reati.

  • artt. 1, 2 e 4 L. n. 895/1967 e artt. 9, 10 e 12 L. 497/1974

    Normativa richiamata nella contestazione originaria in relazione al tipo di ordigno e alle fattispecie riferibili a esplosivi/incendiari; citata a fini descrittivi dell'imputazione iniziale.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti/agggravanti considerata nella doglianza di dosimetria; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale sul riconoscimento o meno delle attenuanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per ottenere la concessione di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per riconoscerle, decisione rimessa alla valutazione di merito.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla misura della pena e alle circostanze; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione discrezionale dei giudici di merito.

  • art. 112 cod. pen. (richiamato solo in confronto giurisprudenziale)

    Citato a confronto nella disamina dell'aggravante per numero di partecipanti; sottolineata la diversa ratio rispetto all'art. 339.

Massime di principio

  • La valutazione della prova scientifica (es. DNA) è rimessa al giudice di merito: la mera enunciazione di critiche tecniche non basta, bisogna dimostrare specifici vizi procedurali o contraddittorietà decisiva; analisi ripetute e risultati convergenti rafforzano la valenza probatoria.
  • Un ordigno anche reso inerte può integrare il reato di minaccia se, per aspetto, modalità di collocazione e contesto, è idoneo a incutere timore nelle persone fisiche destinatarie; la minaccia può essere implicita, simbolica o figurata.
  • L'aggravante 'modo simbolico' si applica quando la modalità di esecuzione (segni, oggetti, immagini) conferisce un surplus intimidatorio rispetto alla mera condotta; non dipende solo dal movente ma dall'oggettiva capacità evocativa del mezzo usato.
  • L'aggravante per 'più persone riunite' può trovare applicazione anche se la vittima non ha percepito materialmente tutti i presenti al momento del fatto, purché dalla ricostruzione emerga una compresenza oggettiva o una simultaneità ideale che aumenti la potenzialità criminosa.
  • Le questioni di dosimetria della pena e il riconoscimento o meno delle attenuanti sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi di diritto o illogicità manifesta della motivazione.
  • Per contestare efficacemente risultati tecnici (es. prelievo, conservazione, uso di kit non validati), la difesa deve proporre elementi di prova specifici e dimostrare l'effettivo impatto sul risultato probatorio, non limitarsi ad osservazioni generiche.

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