Cassazione Civile, Ordinanza n. 02692/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Gli eredi di una pensionata deceduta hanno impugnato la decisione della corte d'appello che aveva rigettato la domanda volta a dichiarare irripetibile la somma di euro 234.643, richiesta dall'INPS a seguito della riliquidazione della pensione del loro dante causa, inizialmente erogata in via provvisoria e poi trasformata in definitiva. I ricorrenti hanno dedotto, con due motivi esaminati congiuntamente, la violazione degli articoli 3, 38 e 97 Cost., per la lesione dell'affidamento maturato in ragione del protratto pagamento per cinque anni della pensione di reversibilità senza conoscenza dell'entità della pensione del de cuius, nonché la violazione dell'articolo 52, comma 2, della legge n. 80 del 1989 e dell'articolo 13 della legge n. 412 del 1991, sostenendo l'irripetibilità delle somme. In subordine, hanno prospettato una questione di legittimità costituzionale per la mancata fissazione di un termine adeguato entro cui l'amministrazione dovesse procedere alla liquidazione definitiva della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi e ha confermato il rigetto della domanda. Ha osservato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale richiede cumulativamente quattro condizioni: pagamento in base a provvedimento formale e definitivo, comunicazione del provvedimento, errore imputabile all'ente erogatore, assenza di dolo dell'interessato o di omessa/incompleta segnalazione di fatti rilevanti non già noti all'ente. Nel caso concreto mancava il requisito del provvedimento definitivo, poiché il trattamento era stato sempre erogato come provvisorio; pertanto operava la regola generale della ripetibilità ex art. 2033 c.c. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse errore imputabile all'INPS quando la liquidazione sia effettuata sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, senza un onere dell'ente di verificarli preventivamente. È stata infine esclusa rilevanza costituzionale della mancata previsione di un termine per la liquidazione definitiva, poiché ciò non incide sul carattere provvisorio della prestazione come espressamente qualificata dall'amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la lesione dell'affidamento, ma ritenuto non idoneo a fondare l'irripetibilità nel caso concreto.
art. 38 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla tutela previdenziale, ma la Corte non ne ha tratto un esito favorevole per gli stessi.
art. 97 Cost.
Richiamato per contestare l'assetto amministrativo della liquidazione, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'irripetibilità.
art. 52, comma 2, L. 80/1989
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'irripetibilità delle somme, ma la Corte ha escluso la sua applicazione favorevole in assenza dei presupposti richiesti.
art. 13 L. 412/1991
La Corte ha ribadito che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale presuppone che il pagamento avvenga in base a un provvedimento formale e definitivo, con comunicazione all'interessato, errore imputabile all'ente e assenza di dolo dell'assicurato/pensionato.
art. 2033 c.c.
È stata richiamata la regola generale della ripetizione dell'indebito, che opera quando difetta anche una sola delle condizioni richieste per l'irripetibilità.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è eccezione alla regola generale della ripetizione dell'indebito e richiede il concorso di tutti i presupposti previsti dalla normativa speciale; la mancanza anche di uno solo di essi fa tornare applicabile l'art. 2033 c.c.
- Non può parlarsi di pagamento "definitivo" quando l'ente abbia chiaramente qualificato la prestazione come provvisoria: in tal caso non si forma un affidamento tutelabile tale da impedire la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
- Non è configurabile errore imputabile all'ente previdenziale, ai fini dell'irripetibilità, quando la liquidazione sia stata eseguita sulla base di dati contributivi trasmessi da un terzo, senza che l'ente abbia un autonomo obbligo generale di preventiva verifica di tali dati.
- La mera protrazione del pagamento nel tempo, di per sé, non trasforma una prestazione provvisoria in definitiva né elide il potere dell'ente di procedere alla ripetizione dell'indebito.
- La censura di incostituzionalità per mancata previsione di un termine per la liquidazione definitiva non incide, in sé, sulla natura provvisoria dell'attribuzione patrimoniale quando tale natura sia stata espressamente dichiarata dall'amministrazione.
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