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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25776/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 84.907,23 oltre accessori, relativo al conferimento di rifiuti solidi urbani in impianti/discarica situati a Catania. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dall’ente locale. La Corte d’appello ha invece accolto l’appello dell’ente, ritenendo incompetente per territorio il Tribunale di Catania e individuando la competenza del Tribunale di Palermo in base all’art. 20 c.p.c., sul presupposto che, per le obbligazioni della P.A., il forum destinatae solutionis coinciderebbe con il luogo del tesoriere. La società ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza denunciando violazione degli artt. 19, 20 e 38 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l’eccezione di incompetenza dell’ente era generica e incompleta perché non aveva contestato tutti i possibili fori alternativi, in particolare il foro del luogo in cui era sorta l’obbligazione; ha inoltre contestato il rilievo dato all’azione di arricchimento senza causa, ritenuta irrilevante rispetto alla domanda monitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, cassando la sentenza impugnata nei limiti necessari e dichiarando la competenza per territorio del Tribunale di Catania in primo grado. Ha ritenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale dell’ente fosse incompleta, perché non aveva investito specificamente anche il foro di cui all’art. 20 c.p.c. relativo al luogo di insorgenza dell’obbligazione, oltre agli altri criteri rilevanti. Ha inoltre escluso che potesse incidere sulla decisione il richiamo all’azione di arricchimento senza causa, perché proposta solo in via subordinata e comunque nella comparsa di risposta dell’opposizione, non nel monitorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune resistente, mentre sono state compensate nei rapporti con il fallimento intimato. È stato assegnato termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Catania, che dovrà decidere tenendo ferma la competenza del giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.c.

    È richiamato come criterio di competenza territoriale da considerare insieme agli altri possibili fori quando si contesta la competenza dell’ente pubblico convenuto.

  • art. 20 c.p.c.

    Per le domande di pagamento di somme di denaro rileva il foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione; l’eccezione di incompetenza deve contestare specificamente anche tale foro quando sia astrattamente rilevante.

  • art. 38 c.p.c.

    La violazione è dedotta come parametro della contestazione sulla competenza territoriale e sulla tempestività/specificità dell’eccezione.

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato solo in via implicita nel principio secondo cui le norme di contabilità degli enti pubblici individuano il forum destinatae solutionis in deroga all’art. 1182 c.c., ma non in modo esclusivo o inderogabile.

  • art. 700 c.p.c.

    Non pertinente al merito della decisione; la norma non è oggetto di applicazione nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di enti pubblici, il foro della tesoreria individuato dalle norme di contabilità non è esclusivo né inderogabile, ma opera come criterio di competenza concorrente.
  • L’ente pubblico convenuto che eccepisca l’incompetenza territoriale deve contestare in modo specifico tutti i fori astrattamente idonei a radicare la competenza, indicando le ragioni per escludere ciascun collegamento rilevante.
  • Se l’eccezione di incompetenza non investe in modo completo anche il foro del luogo di insorgenza dell’obbligazione, essa è inammissibile o comunque non idonea a fondare lo spostamento della competenza.
  • Ai fini della competenza va avuta riguardo alla domanda come proposta nel ricorso monitorio; elementi dedotti solo successivamente nella fase di opposizione o in via subordinata non possono retroagire per modificare il petitum o la causa petendi del procedimento monitorio.
  • Il vizio di motivazione è inammissibile quando investe questioni di competenza nei limiti in cui la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito della decisione sulla competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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