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Sentenza

Sentenza n. 6996/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202404854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale n. 336/2017, recante l’ordine di conformare un piccolo manufatto mediante ispessimento del muro perimetrale fino al confine

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria confinante ha impugnato in appello la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale relativa a un piccolo volume tecnico, realizzato in prossimità del confine e destinato ad alloggiare un’autoclave e una cisterna di accumulo dell’acqua. In primo grado erano stati dedotti: la violazione delle norme civilistiche sulle distanze e dell’art. 40 del regolamento edilizio comunale, nonché dell’art. 145 della l.r. Toscana n. 65/2014, con travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; la violazione delle norme sulle servitù relative a una siepe; la violazione dell’art. 83 d.P.R. n. 380/2001 e della disciplina regolamentare antisismica, oltre all’errore sui presupposti e al difetto di motivazione. L’appello ha riproposto le tre censure, contestando in particolare la ritenuta mancanza di uno specifico pregiudizio, l’assenza di prova dello sconfinamento, la valutazione della servitù e la mancata acquisizione dell’autorizzazione antisismica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità perché l’impugnazione era manifestamente infondata nel merito. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’appellante fondava ancora l’interesse sulla mera violazione delle distanze e non aveva adeguatamente provato lo sconfinamento derivante dall’ispessimento del muro. In assenza di prova contraria, il confine è stato ritenuto coincidente con il preesistente muretto, sicché l’ispessimento risultava legittimo ai sensi dell’art. 40, comma 4, lett. a), del regolamento edilizio comunale, che non richiede una distanza minima per costruzioni realizzate a ridosso di edifici già esistenti sul confine. Il Collegio ha inoltre precisato che le eventuali questioni privatistiche sull’attuazione della costruzione in aderenza o sull’occupazione del fondo devono essere risolte nei rapporti tra confinanti e non incidono sulla legittimità del provvedimento comunale, rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, oltre che genericamente articolato, perché non erano state precisate e provate le circostanze essenziali della supposta servitù di siepe; comunque, le questioni civilistiche non erano idonee a invalidare un provvedimento diretto a garantire prescrizioni pubblicistiche di sicurezza e salubrità. Il terzo motivo è stato respinto perché la disciplina regionale esclude dall’autorizzazione del Genio civile i locali tecnologici e i serbatoi di volume inferiore a 30 metri cubi; il manufatto, destinato ad autoclave e cisterna, rientrava in tale categoria. Il nomen utilizzato negli atti, quale “ripostiglio” o “manufatto pertinenziale”, è stato ritenuto irrilevante rispetto alle dimensioni e alla funzione effettiva dell’opera. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata; l’appellante è stata condannata alle spese del grado nei confronti del Comune, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, mentre le spese nei confronti del controinteressato sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 4, lett. a), regolamento edilizio comunale

    In ogni caso, così come affermato dal T.A.R anche ammettendo l’esistenza dello sconfinamento, esso non inficerebbe il provvedimento impugnato, essendo la concreta attuazione del diritto di costruzione in aderenza rimessa ai rapporti di diritto privato tra confinanti, rispetto ai quali l’Amministrazione è estranea (Consiglio di Stato sez. II, 23/01/2023 n.738).

    La costruzione a ridosso di un edificio già esistente sul confine non richiede una distanza minima; le eventuali controversie sull’effettiva attuazione del diritto di costruire in aderenza appartengono ai rapporti privatistici tra confinanti e non determinano, di per sé, l’illegittimità dell’atto comunale.

  • art. 875 c.c.

    tanto più che, nel caso di specie, avvalendosi del disposto dell’art. 875 c.c. il vicino potrebbe sempre chiedere la comunione del muro dell’appellante previo pagamento del valore della metà del muro e di quello del suolo da occupare.

    La disciplina civilistica consente al vicino, ricorrendone i presupposti, di chiedere la comunione del muro previo pagamento dei valori previsti; tale facoltà conferma che la questione deve essere fatta valere nei rapporti tra privati e non davanti all’amministrazione quale vizio dell’ordinanza edilizia.

  • art. 12, punto q), regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 9 luglio 2009, n. 36/R

    Infatti, così come evidenziato dal T.A:R. l’art. 12, punto q) del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 9 luglio 2009, n. 36/R, include fra le opere di trascurabile importanza non soggette ad autorizzazione da parte del Genio civile i «locali tecnologici e serbatoi» con volume inferiore ai 30 mc.

    I locali tecnologici e i serbatoi con volume inferiore a 30 metri cubi sono opere di trascurabile importanza non soggette all’autorizzazione del Genio civile; la qualificazione dipende dalle dimensioni e dalla funzione effettiva dell’opera, non dal nomen utilizzato negli atti.

  • art. 83 d.P.R. 380/2001

    Anche il terzo motivo, volto a censurare la sentenza impugnata per la parte in cui non ha valorizzato la cesura riferita alla mancata acquisizione della autorizzazione antisismica, in disparte le dedotte eccezioni d’inammissibilità, è comunque infondato.

    La censura relativa alla mancata autorizzazione antisismica non è fondata quando il manufatto rientra, per caratteristiche dimensionali e funzionali, tra le opere di trascurabile importanza esonerate dalla disciplina autorizzatoria applicabile.

  • art. 145 l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65

    In conclusione il primo motivo di appello, in disparte la sua inammissibilità, è infondato.

    La violazione della disciplina edilizia regionale non può essere utilmente dedotta senza la prova concreta del pregiudizio, dello sconfinamento o degli ulteriori presupposti fattuali posti a fondamento della censura.

Massime di principio

  • La mera deduzione della violazione delle distanze legali non dimostra, da sola, uno specifico interesse all’annullamento di un provvedimento edilizio: il ricorrente deve allegare e fornire almeno un principio di prova del concreto pregiudizio subito, quale l’effettivo sconfinamento o altra lesione direttamente incidente sulla sua posizione.
  • Quando il regolamento edilizio consente la costruzione a ridosso di un edificio già esistente sul confine, l’ordine amministrativo di conformazione volto a realizzare l’aderenza può essere legittimo anche in presenza di contestazioni privatistiche sul confine o sull’occupazione del fondo.
  • Le controversie relative alla concreta attuazione del diritto di costruire in aderenza, alla comunione del muro o allo sconfinamento appartengono ai rapporti di diritto privato tra confinanti e non incidono, di per sé, sulla legittimità del titolo o dell’ordine edilizio, che è rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi.
  • Per stabilire se un manufatto sia esonerato dall’autorizzazione antisismica, rilevano le sue dimensioni e la sua funzione effettiva, non la denominazione utilizzata negli atti amministrativi o nella documentazione procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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