Cassazione Penale, Sentenza n. 26640/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore d'ufficio senza specifica procura speciale, impugnava la sentenza di conferma della Corte d'appello di Bologna che aveva ritenuto l'imputato responsabile dei delitti di cui all'art. 337 cod. pen. (capo a) e art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo b). I motivi dedotti sono: 1) censura di incostituzionalità dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per preclusione al difensore d'ufficio di proporre ricorso senza mandato, in violazione degli artt. 3, 24, 27, 117 Cost. e art. 6 CEDU; 2) violazione degli artt. 161, 178 e 179 cod. proc. pen. per mancata effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato nonostante notifiche formali al domiciliatario; 3) errata qualificazione del reato di resistenza, sostenendo che la condotta fosse finalizzata alla fuga e non a compiere violenza; 4) violazione e omessa applicazione dell'art. 163 cod. pen. in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena alla luce dei precedenti dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto della procura speciale a proporre ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto applicabili tali oneri formali anche al giudizio di legittimità, essendo finalizzati a garantire la consapevolezza dell'imputato e il suo specifico mandato all'impugnazione quando è stato processato in assenza. Per tale motivo non è stata esaminata nel merito la questione di incostituzionalità dell'art. 581-quater, ritenuta comunque infondata in base alla giurisprudenza consolidata. È stato disposto il pagamento delle spese processuali, ma non è stata inflitta alcuna sanzione pecuniaria perché la causa dell'inammissibilità è dipesa dall'iniziativa autonoma del difensore d'ufficio privo di mandato, non imputabile all'imputato.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Gli oneri formali (dichiarazione/elezione di domicilio e, se si è proceduto in assenza, specifico mandato ad impugnare) sono requisiti di ammissibilità anche per il ricorso per cassazione; la loro mancanza determina l'inammissibilità del ricorso perché servono a garantire la conoscenza della sentenza e l'effettivo interesse dell'imputato all'impugnazione
artt. 161, 178 e 179 cod. proc. pen.
Riguardano le modalità di notifica e il principio del domicilio e del domiciliatario; la doglianza di mancato effettivo contatto con il difensore può essere rilevante, ma non supera il vizio procedurale dell'assenza del mandato speciale per la cassazione
art. 337 cod. pen.
Norma delittuosa (oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale) per la quale l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado; la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la qualificazione del fatto a causa dell'inammissibilità procedurale
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma relativa alle violazioni stradali aggravate che ha costituito il secondo capo d'imputazione; anche questa censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso
art. 163 cod. pen.
Disposizione sulla sospensione condizionale della pena: il ricorrente contestava il diniego, ma la Cassazione non ha valutato la questione per il difetto di ammissibilità del ricorso
Costituzione italiana (artt. 3, 24, 27, 117) e art. 6 CEDU
Sono state richiamate nella censura di incostituzionalità dell'art. 581-quater; la Corte ha però ritenuto la questione non esaminabile per inammissibilità e, in via subordinata, la giurisprudenza ritiene la questione manifestamente infondata
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Precedente richiamato per affermare che, in presenza di inammissibilità dovuta a iniziativa del difensore senza mandato, non si impone una sanzione pecuniaria all'imputato
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023)
Orientamenti consolidati che confermano l'applicabilità dei requisiti formali introdotti ai ricorsi per cassazione e giudicano infondata la censura di contrasto con i principi costituzionali e di ragionevolezza; sottolineano la finalità di assicurare che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato consapevole
Massime di principio
- Se il processo si è svolto in assenza dell'imputato, per proporre ricorso in Cassazione è necessario il conferimento di una procura speciale al difensore (art. 581, commi 1-ter e 1-quater); la mancanza di tale mandato determina l'inammissibilità del ricorso, anche se il difensore è d'ufficio
- I requisiti formali previsti dall'art. 581 sono intesi a garantire la conoscenza effettiva della sentenza da parte dell'imputato e la volontà personale di impugnazione; pertanto le contestazioni di merito non saranno valutate se prevale un vizio di ammissibilità procedurale
- La sollevazione di questioni di incostituzionalità di norme procedurali non può essere esaminata se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali; inoltre la giurisprudenza tende a ritenere manifestamente infondate le censure contro i commi introdotti dall'ultima riforma
- In presenza di mancanza di contatto tra imputato e difensore domiciliatario è opportuno documentare l'assenza di comunicazioni effettive e, prima di proporre impugnazioni, ottenere espressamente il mandato dell'imputato; l'elezione di domicilio presso il difensore non sostituisce automaticamente il mandato speciale per cassazione quando previsto
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per responsabilità del difensore (mancanza di procura), l'imputato può comunque non essere soggetto a sanzione pecuniaria quando la causa dell'inammissibilità è imputabile al difensore d'ufficio e non a colpa dell'imputato
- Per difendere efficacemente questioni di merito (es. qualificazione del reato o concessione della sospensione condizionale) è essenziale assicurare la regolarità formale dell'impugnazione; senza ciò le censure sostanziali non verranno combattute dalla Corte di legittimità
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