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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40090/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso è diretto avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 25/01/2022 che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al reato di associazione a delinquere (capo A) e aveva rigettato la domanda relativa al reato di riciclaggio (capo B) ritenendo la sussistenza di colpa grave per l'uso di linguaggio criptico nelle conversazioni e il coinvolgimento in tentativo di porre all'incasso un falso certificato di credito. Il ricorrente deduce due motivi: (1) errata declaratoria di inammissibilità della domanda relativa al reato associativo perché entrambi i reati erano stati oggetto dello stesso provvedimento custodiale; il termine biennale per la riparazione non doveva quindi essere computato separatamente; (2) vizio nella qualificazione della colpa grave rispetto al reato di riciclaggio: la negoziazione del falso certificato sarebbe riconducibile al tentativo di truffa e non al riciclaggio e l'uso di linguaggio criptico non integrerebbe di per sé colpa grave idonea a escludere l'indennizzo se la condotta non rientrava nel titolo di reato che giustificò la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto al primo motivo, la Corte ha annullato l'ordinanza nella parte in cui dichiarava inammissibile la domanda relativa al reato associativo, affermando che se i più reati erano stati posti alla base della stessa misura cautelare il ricorrente poteva proporre congiuntamente domanda di riparazione anche per il reato dal quale era stato prosciolto prima. Quanto al secondo motivo, la Corte ha stabilito che, pur essendo possibile ritenere colpa grave l'uso di linguaggio in codice volto a occultare attività illecite anche se diverse dall'accusa originaria, è necessario verificare se l'assoluzione per "insussistenza del fatto" fosse dovuta a una diversa qualificazione fondata su elementi emersi successivamente o se fosse basata sugli stessi elementi che avevano giustificato la custodia cautelare; poiché l'ordinanza impugnata non chiariva tale punto, la decisione è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 4, Sentenza n. 31319 del 09/06/2011 (Mesto)

    Principio secondo cui, quando plurimi reati hanno dato luogo a plurime ordinanze applicative di misure coercitive distinte, il termine biennale per proporre domanda di riparazione opera distintamente per ciascun reato. Usato dalla Corte per sostenere la corrispondente ricostruzione speculare nel caso in cui più reati siano stati oggetto dello stesso provvedimento custodiale.

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 4, Sentenza n. 22627 del 25/01/2017 (D'Alessandro)

    Ulteriore supporto giurisprudenziale al principio sulla computazione del termine biennale in presenza di plurime misure custodiali, richiamato per argomentare la legittimità della domanda congiunta quando le imputazioni formavano oggetto dello stesso titolo custodiale.

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 4, Sentenza n. 3374 del 20/10/2016 (dep. 2017, D'Aga)

    Precedente che ammette la possibilità di ritenere colpa grave l'uso, nelle comunicazioni, di frasi in "codice" finalizzate a occultare attività illecite, anche se diverse dall'accusa originaria; richiamato per sostenere che il linguaggio criptico può ostare all'indennizzo.

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 4, Sentenza n. 48029 del 18/09/2009 (Giovannini e altro)

    Precedente che considera l'uso di codici o linguaggio occultante indice di condotta colposa grave rispetto alla misura cautelare; citato dalla Corte per la valutazione della colpa grave nel caso di specie.

  • Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Principio secondo cui, se l'ingiustizia della detenzione deriva dalla diversa qualificazione del fatto e tale accertamento di insussistenza ab origine si basa sugli stessi elementi già trasmessi al giudice che adottò la misura, la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di efficacia causale rispetto all'emissione della misura e dunque non opera l'ostativo del dolo o della colpa grave al riconoscimento dell'indennizzo.

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 4, Sentenza n. 16175 del 22/04/2021 (Bosio)

    Richiama e conferma il principio secondo cui la valutazione della causalità della condotta dell'imputato rispetto all'adozione della misura cautelare richiede l'accertamento se l'insussistenza dell'ipotesi di reato sia emersa sulla base degli stessi elementi già a disposizione del giudice della custodia.

  • Principio relativo alla riparazione per ingiusta detenzione (regime giurisprudenziale)

    Disciplina giurisprudenziale che regola il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione, prendendo in esame il termine biennale per la proposizione della domanda e le cause ostative al riconoscimento (dol o colpa grave del detenuto). La Corte applica questi principi per valutare ammissibilità e ostatività.

Massime di principio

  • Se più reati sono stati coperti dallo stesso provvedimento custodiale, il ricorrente può proporre congiuntamente domanda di riparazione anche per i reati per i quali è stato prosciolto in epoca anteriore; non può essere dichiarata tardiva la domanda relativa a quei reati solo perché il proscioglimento è intervenuto prima se tutti facevano parte dello stesso titolo custodiale.
  • Quando l'uso di linguaggio in codice nelle comunicazioni risulta finalizzato a occultare attività illecite, tale elemento può integrare colpa grave idonea a ostare al riconoscimento dell'equo indennizzo, anche se l'attività reale sia diversa dall'accusa originaria.
  • Tuttavia, se l'assoluzione per "insussistenza del fatto" deriva dall'accertamento che, fin dall'origine, mancavano le condizioni di applicabilità della misura e tale accertamento si basa sugli stessi elementi già noti al giudice che adottò la custodia, la condotta dell'imputato non ha efficacia causale nell'emissione della misura e il vizio di colpa grave non può operare come ostativo all'indennizzo.
  • In caso di dubbio su quale fosse la base fattuale dell'assoluzione (se nuovi elementi o gli stessi elementi già noti al tempo della custodia), il giudice deve chiarire tale punto: l'assenza di chiarezza giustifica il rinvio per nuovo esame.
  • Per la corretta gestione processuale, non si dovrebbe costringere l'interessato a proporre più domande riparatorie per reati che hanno formato oggetto della medesima vicenda cautelare; il giudice deve valutare unitariamente la rilevanza del titolo custodiale nella determinazione dei termini e dell'ammissibilità.

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