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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 28.11.2024, n. 350.

Giustizia amministrativa202501211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 28 novembre 2024, n. 350

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato che la documentazione digitale allegata al ricorso, e in particolare la sentenza da eseguire, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della notificazione, non risultava presente nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né era altrimenti visualizzabile. Secondo il Collegio, l'omesso deposito del provvedimento da ottemperare e della documentazione accessoria nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico costituisce causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Prima di definire il giudizio, il TAR ha ritenuto necessario concedere il termine previsto dall'art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, concedendo un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. in relazione alla rilevata carenza documentale. L'ordinanza evidenzia che la mancata disponibilità nel fascicolo telematico della sentenza da eseguire, del certificato di passaggio in giudicato e dell'attestazione di notifica può determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, ma non pronuncia ancora tale inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Il termine è stato concesso per consentire alle parti di interloquire sulla rilevata carenza documentale prima della decisione.

  • art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.

    Il mancato deposito, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento da ottemperare e della documentazione a corredo è stato ritenuto astrattamente idoneo a determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare nel fascicolo telematico, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, il provvedimento di cui chiede l'esecuzione e la documentazione necessaria a comprovarne il passaggio in giudicato e la notificazione.
  • L'omessa disponibilità nel fascicolo informatico del provvedimento da ottemperare e dei documenti essenziali a corredo può costituire causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio dal giudice.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità per una carenza documentale rilevata d'ufficio, il giudice deve consentire alle parti di interloquire mediante il termine previsto dall'art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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